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Tribunale di Catania, 30 Luglio 2025, n. 3997/2025

Deficit fallimentare come misura del danno in caso di mancanza delle scritture contabili

Tribunale di Catania, 30 Luglio 2025, n. 3997/2025
Deficit fallimentare come misura del danno in caso di mancanza delle scritture contabili

Se è stata aperta una procedura concorsuale e l’assoluta mancanza delle scritture contabili [per gli esercizi anteriori al fallimento], unita alla sostanziale inattendibilità della contabilità residua, impedisce di determinare i netti patrimoniali secondo il criterio elettivo dell’art. 2486, comma 3, c.c., applicabile nell’attuale formulazione anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, il danno risarcibile dall’amministratore è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, corrispondente al deficit fallimentare, cioè alla differenza tra l’ammontare dei crediti ammessi al passivo e il valore dell’attivo. Il criterio opera anche in presenza di addebiti specifici, quando l’omessa tenuta delle scritture impedisce di quantificare con certezza il danno da essi derivante.

Dall’omesso deposito delle scritture contabili consegue la responsabilità dell’amministratore [o del liquidatore] per i crediti sociali non recuperati dalla curatela, sia che i crediti siano stati incassati prima del fallimento, perché egli risponde delle somme incassate e non rinvenute, sia che non lo siano stati, perché egli risponde di non essersi attivato per il recupero e, in ogni caso, di non aver posto la curatela in condizione di recuperarli. Spetta all’amministratore convenuto dimostrare di avere agito diligentemente e di essersi attivato invano per il recupero, oppure l’inesigibilità dei crediti.

A fronte di disponibilità liquide e rimanenze fuoriuscite senza apparente giustificazione dall’attivo sociale, la società, o il curatore che agisca ai sensi dell’art. 146 l. fall., può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella loro distrazione o dispersione, mentre spetta all’amministratore provarne la destinazione all’estinzione di debiti sociali o all’impiego nell’attività sociale, in conformità alla disciplina normativa e statutaria. In mancanza di tale prova la distrazione delle risorse non rinvenute è imputata all’amministratore, tanto più quando l’omesso deposito delle scritture contabili impedisca alla curatela di verificarne un’eventuale diversa destinazione a fini aziendali.

Gli amministratori sono tenuti a pagare alle scadenze i debiti tributari e contributivi della società con le risorse sociali, e l’omesso pagamento li espone a responsabilità per mala gestio verso la società e i creditori sociali, salvo che essi provino, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che l’inadempimento è dipeso da causa non imputabile, quale l’incapacità finanziaria o l’incapienza patrimoniale della società. Il danno risarcibile comprende soltanto gli aggravi derivanti dall’omissione, cioè sanzioni, interessi e oneri di riscossione, e non l’imposta in sé.

L’omessa tenuta e consegna delle scritture contabili viola gli specifici obblighi posti dagli artt. 2214 e 2478 c.c., perché impedisce al curatore di ricostruire le vicende societarie e di individuare e recuperare crediti, rimanenze e attivo risultante dal bilancio. La totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta sommaria e non intelligibile, giustifica di per sé la condanna dell’amministratore al risarcimento del danno, trattandosi di violazione di specifici obblighi di legge idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale; al di fuori di tale ipotesi, che giustifica l’inversione dell’onere della prova, resta a carico del curatore la prova del nesso causale tra la condotta degli amministratori e il pregiudizio.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore presuppone la violazione degli obblighi specifici imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero dei doveri generali di diligenza, vigilanza e astensione dal conflitto d’interessi, l’esistenza di un danno risarcibile e il nesso causale tra la condotta e il danno, che l’attore deve provare ai sensi dell’art. 2697 c.c. Alcune violazioni, come la distrazione o la sottrazione di beni e l’omissione di adempimenti tributari e previdenziali, producono immediatamente un danno individuabile; le violazioni formali, specie nella redazione del bilancio o nella tenuta della contabilità, richiedono invece la prova dei successivi comportamenti pregiudizievoli da esse consentiti o indotti e del relativo nesso causale.

Per effetto del fallimento di una società di capitali, le azioni di responsabilità contro gli amministratori previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione, di carattere unitario e inscindibile, che il curatore esercita in via esclusiva ai sensi dell’art. 146 l. fall. e con la quale può far valere tanto i presupposti della responsabilità contrattuale verso la società quanto quelli della responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali.

Il credito risarcitorio verso l’amministratore costituisce debito di valore e va maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma via via rivalutata, con decorrenza dalla data dell’illecito. Il pregiudizio da ritardata disponibilità della somma deve essere allegato dall’attore e può essere ricostruito in via presuntiva e parametrato al tasso legale.

Data Sentenza: 30/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Vera Marletta
Registro: RG 6085 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Alessia Crozzoli
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