Nel caso di comproprietà di una partecipazione di s.r.l., l’impugnazione delle delibere assembleari spetta al rappresentante comune nominato ai sensi dell’art. 2468, ultimo comma, c.c., al quale sono riservati in via esclusiva l’intervento in assemblea e il diritto di voto, oppure a tutti i comproprietari che agiscano unitariamente; il singolo comproprietario è privo di legittimazione ad agire. La regola, che replica per la s.r.l. l’art. 2347 c.c., mira a garantire l’espressione di una volontà unitaria dei contitolari nei rapporti con la società e ad assicurare certezza e stabilità alle deliberazioni.
Il diritto di impugnare le delibere assembleari di s.r.l., in quanto strettamente connesso al diritto di voto, spetta al titolare di quest’ultimo e non rientra tra gli «altri diritti amministrativi» che l’art. 2352, ultimo comma, c.c., richiamato dall’art. 2471-bis c.c., attribuisce sia al socio sia all’usufruttuario. L’usufruttuario privo del diritto di voto è quindi privo di legittimazione all’impugnazione, come conferma l’art. 2377, comma 4, c.c., che ai soci privi di voto riconosce soltanto il diritto al risarcimento del danno.
La legittimazione all’impugnazione è esclusa dall’art. 2479-ter c.c., che la riserva ai soci «che non vi hanno consentito», quando la delibera abbia riportato il voto favorevole del rappresentante comune, voto riferibile a ciascun comproprietario [anche quale usufruttuario di una frazione della quota di cui sia contitolare della nuda proprietà]. Il voto del rappresentante comune vincola anche il comproprietario dissenziente secondo il principio maggioritario proprio della comunione, e l’esclusione della legittimazione è compatibile con l’art. 24 Cost. perché al singolo comproprietario residuano i rimedi risarcitori.