In tema di s.r.l., l’impugnazione della decisione assembleare invalida per mancata convocazione non può essere proposta, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., che rinvia all’art. 2379 bis c.c., da chi, anche successivamente, abbia dichiarato il proprio assenso allo svolgimento dell’assemblea. Integra tale assenso, manifestato per facta concludentia, la partecipazione del socio all’assemblea mediante collegamento da remoto, con intervento ai lavori e alle votazioni, senza far verbalizzare alcuna opposizione allo svolgimento della riunione né alla trattazione dei singoli argomenti. L’assenso può desumersi anche dalla previa comunicazione con cui il socio conferma la propria partecipazione all’assemblea senza subordinarla [all’accoglimento della richiesta di differire il processo decisionale].
La trasmissione dell’avviso di convocazione con un mezzo diverso da quello previsto dallo statuto non determina l’invalidità della decisione quando la modalità impiegata risulti in concreto parimenti idonea a soddisfare l’esigenza di certezza sottesa alla previsione statutaria, come dimostrano l’effettivo ricevimento dell’avviso e la partecipazione del socio all’assemblea.
Le omissioni del verbale assembleare [relative ai luoghi audio o video collegati e alla possibilità per gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea] che non impediscono l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione costituiscono mere irregolarità, inidonee a determinarne l’annullamento in forza del rinvio dell’art. 2479 ter c.c. all’art. 2377, comma quinto, n. 3), c.c.
Una volta affermata la validità dell’assemblea per effetto della sanatoria dei vizi di convocazione, viene meno il presupposto stesso per la costituzione dell’assemblea in forma totalitaria e per l’applicazione della relativa disciplina statutaria [che richiede la dichiarazione scritta degli amministratori non presenti], restando irrilevante la qualificazione impiegata nel verbale.
Ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., le decisioni prese in difetto assoluto di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, e dunque anche dal socio che abbia espresso voto favorevole. Il difetto assoluto di informazione ricorre sia in mancanza di qualsiasi informazione circa l’instaurazione del processo decisionale, sia in caso di omissione informativa sull’oggetto della deliberazione; esso va escluso quando il socio, ricevuta la convocazione, sia a conoscenza dell’avvio dell’iter decisionale e delle materie da trattare.
La voce dell’ordine del giorno relativa alla revoca degli amministratori va intesa in senso atecnico, fino a ricomprendere l’accertamento del venir meno dell’organo amministrativo per dimissioni volontarie dei suoi componenti. La voce relativa alla nomina del nuovo organo amministrativo legittima anche la nomina di un amministratore unico, perché la natura monocratica dell’organo non è ostativa alla deliberazione.
Non ha oggetto impossibile la decisione dei soci che incarica l’amministratore di adoperarsi per la cessazione o la rinegoziazione di un contratto, né quella che autorizza un’attività negoziale meramente eventuale. L’illiceità dell’oggetto ai sensi dell’art. 2479 ter c.c. non deriva dalla sola circostanza che la decisione riguardi materie riconducibili all’attività gestoria, quando essa si risolva in un generico atto d’indirizzo, privo di contenuti puntuali e perciò non concretamente vincolante, rispetto al quale l’amministratore conserva intatto il proprio potere decisorio e la competenza a valutare l’opportunità e il merito dei singoli atti applicativi.
L’abuso della regola di maggioranza presuppone per definizione una contrapposizione tra le posizioni dei soci all’interno dell’assemblea, sicché l’approvazione unanime della decisione preclude concettualmente la possibilità di ravvisare una minoranza oppressa e una maggioranza prevaricatrice. L’abuso di maggioranza, al pari del conflitto di interessi menzionato dall’art. 2479 ter c.c., costituisce causa di annullabilità, con la conseguenza che l’impugnazione è preclusa al socio che abbia consentito all’adozione della decisione.