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Tribunale di Firenze, 22 Ottobre 2025, n. 3386/2025

Giudicato del lodo rituale sull’azione sociale e azione dei creditori sociali esercitata dal curatore

Tribunale di Firenze, 22 Ottobre 2025, n. 3386/2025
Giudicato del lodo rituale sull’azione sociale e azione dei creditori sociali esercitata dal curatore

Il lodo arbitrale rituale che, pronunciando sulla domanda riconvenzionale della società [nel giudizio arbitrale promosso dall’ex amministratore per il compenso], abbia rigettato l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore produce, una volta divenuto non più impugnabile, gli effetti della sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 824 bis c.p.c., ancorché la clausola compromissoria statutaria non si estendesse alle controversie tra la società e gli amministratori. Ne consegue che l’azione sociale di responsabilità non può essere riproposta dal curatore del successivo fallimento, mentre resta esperibile l’azione dei creditori sociali.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f. cumula in sé tanto l’azione sociale quanto quella dei creditori sociali, ciascuna delle quali mantiene le caratteristiche sue proprie, in termini sia di presupposti sia di prescrizione.

Requisito essenziale dell’azione di responsabilità dei creditori sociali è l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro ragioni di credito, che si distingue dalla perdita, anche integrale, del capitale sociale, perché il patrimonio, quale complesso di beni che ricomprende lo stesso capitale, può presentare un saldo attivo anche in presenza di perdite; se tutti i creditori possono soddisfarsi sul patrimonio sociale, l’azione contro gli amministratori non è esperibile. L’insufficienza patrimoniale va accertata con riferimento al momento in cui l’amministratore ha cessato dalla carica e, in mancanza di una situazione patrimoniale aggiornata a quella data, sulla base del primo bilancio successivo approvato.

Poiché la contabilità registra gli accadimenti economici dell’impresa senza determinarli, e il deficit patrimoniale deriva da quegli accadimenti e dalle scelte operative sottostanti, l’erronea appostazione in bilancio di una voce [costi sostenuti per la ristrutturazione di un immobile della socia, riclassificati da fatture da emettere a immobilizzazioni immateriali] è di per sé irrilevante ai fini della responsabilità dell’amministratore.

Risponde del danno l’amministratore che, subentrato nella carica, tolleri che un immobile [condotto in locazione dalla società e ristrutturato a sue spese] resti nel godimento gratuito della socia, senza interrompere questo comodato di fatto e senza concludere un contratto di sublocazione; il danno corrisponde ai canoni di sublocazione che la società avrebbe potuto riscuotere durante il periodo della carica.

La risoluzione consensuale del contratto di locazione che costituisce l’unica fonte di reddito della società, decisa dall’amministratore in presenza di una causa di scioglimento [per perdita del capitale sociale] e a pochi giorni dalla messa in liquidazione, è esente da responsabilità, perché anticipa un’attività liquidatoria che avrebbe comunque dovuto essere compiuta.

Il risarcimento del danno da mala gestio costituisce debito di valore, sul quale è dovuta la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze; gli interessi compensativi spettano solo se il creditore prova, anche in via presuntiva, che la somma rivalutata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto se il pagamento fosse stato tempestivo, perché nessun automatismo ne consente il riconoscimento.

Data Sentenza: 22/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Stefania Grasselli
Registro: RG 11058 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Giuliana Scampoli
Giuliana Scampoli

Negli anni ha maturato una specifica esperienza nel settore del diritto societario, del diritto commerciale e della contrattualistica, svolgendo principalmente consulenza professionale (sia stragiudiziale che giudiziale) in favore di imprese. E' iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma.

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