In tema di associazione in partecipazione, qualora l’associante trasmetta i rendiconti annuali solo dopo l’esercizio del recesso, quando il contratto è ormai privo di efficacia, l’associato non è tenuto a osservare il termine contrattuale previsto per le contestazioni, perché nessuna delle parti è più vincolata al contratto cessato. Le richieste dell’associante dalle quali possono scaturire controlli e verifiche da parte dell’associato devono essere formulate durante la vigenza del contratto e nei tempi in esso disciplinati.
I rendiconti trasmessi dall’associante a rapporto cessato e dopo la restituzione dell’esercizio, quando l’associato non è più in grado di svolgere alcun controllo sull’an e sul quantum dei costi addebitati, costituiscono documenti di provenienza unilaterale, privi di documentazione a sostegno e non riconducibili alle scritture private che fanno prova tra imprenditori ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c. In mancanza di prova certa dell’esistenza e dell’ammontare del credito, l’associante non può escutere la fideiussione rilasciata [dall’associato] a garanzia di crediti certi.
La produzione in giudizio di fatture o di altri documenti non è decisiva per provare il credito esposto nei rendiconti, in difetto di specifiche deduzioni sulla loro corrispondenza con le voci in essi appostate.
Il giudice d’appello, chiamato a provvedere sull’istanza di inibitoria, può decidere la causa con sentenza a motivazione contestuale ai sensi dell’art. 80 bis disp. att. c.p.c. anche alla prima udienza, in particolare quando le parti abbiano già precisato le conclusioni.