Il recesso del socio di s.r.l. diviene definitivamente efficace alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione, previsto dall’art. 2473, comma 4, c.c. per il rimborso della partecipazione. La deliberazione di scioglimento adottata dopo tale scadenza non priva di efficacia il recesso ai sensi dell’art. 2473, ultimo comma, c.c., perché a quel momento l’effetto della dichiarazione di recesso e il diritto alla liquidazione della quota si sono ormai consolidati; ciò vale sia che il termine per deliberare lo scioglimento si ricavi in via analogica dall’art. 2437-bis c.c., sia che lo si desuma dall’art. 2473, comma 4, c.c.
La facoltà della s.r.l. di rendere inefficace il recesso già esercitato deliberando il proprio scioglimento, prevista dall’art. 2473, ultimo comma, c.c., incontra un limite temporale, benché la norma, a differenza dell’art. 2437-bis c.c., non lo indichi espressamente. Un’interpretazione che consentisse alla società di privare di efficacia il recesso in qualsiasi momento rimetterebbe all’arbitrio dei soci il protrarsi sine die della decisione di liquidare la società, imporrebbe al socio recedente un sacrificio eccessivo, rendendogli il recesso di fatto impossibile o inutile, e contrasterebbe con l’esigenza di garantirgli una ragionevole previsione della definitività degli effetti della sua dichiarazione.
L’art. 2473 c.c. va interpretato alla luce della ratio della riforma del 2003, che ha ampliato le cause di recesso nella s.r.l. privilegiando l’interesse del socio a sciogliersi dal vincolo sociale, quando gli assetti della società siano profondamente mutati, e a ricevere un’equa liquidazione della partecipazione, anche rispetto all’interesse della società e dei creditori sociali. L’assenza di un termine espresso per deliberare lo scioglimento non esprime quindi una scelta legislativa di far prevalere la liquidazione della società sul diritto del socio al recesso e al rimborso della quota.
L’applicazione analogica alla s.r.l. del termine di novanta giorni previsto dall’art. 2437-bis c.c. per la s.p.a. appare poco compatibile con la ratio della riforma del 2003, che ha nettamente distinto i due tipi societari e ha dettato per la s.r.l. una disciplina autonoma del recesso, incentrata sulla personalizzazione della partecipazione e sulla tutela del disinvestimento del socio.
In mancanza di impugnazione da parte della società convenuta, il rigetto della domanda riconvenzionale da essa proposta contro l’attore e il terzo chiamato passa in giudicato, con conseguente uscita del terzo chiamato dal giudizio di appello.