Al fine di distruggere la novità, deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, come invece avviene per il requisito dell’altezza inventiva. Eventuali modifiche o sviluppi dell’informazione tecnica contenuta nel documento non fanno parte di ciò che viene rivelato dal documento anteriore.
Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Nel valutare se un brevetto sia o meno originale ed in particolare se il “tecnico esperto del ramo”, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina” avrebbe risolto in modo ovvio il “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende risolvere, le anteriorità non debbono essere considerate isolatamente; gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina possono essere, infatti, combinati con le anteriorità rilevanti o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata, onde ricostruire lo stato della tecnica esistente. I collegamenti tra la anteriorità rilevanti devono essere comunque ovvi, senza lasciare spazio a collegamenti creativi. Il giudizio di evidenza dell’invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l’invenzione, ma si compongano “in un mosaico”. Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l’invenzione discende in modo evidente dall’insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata.