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Tribunale di Milano, 29 Febbraio 2024, n. 8913/2024

Responsabilità degli amministratori di diritto e di fatto di S.r.l.: BJR e onere della prova

Tribunale di Milano, 29 Febbraio 2024, n. 8913/2024
Responsabilità degli amministratori di diritto e di fatto di S.r.l.: BJR e onere della prova

La responsabilità dell’amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché, a fronte di somme fuoriuscite dall’attivo della società, quest’ultima, nell’agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, a dimostrare il danno e la sua derivazione causale dell’inadempimento che però è insita nel pagamento dedotto come distrattivo, mentre compete all’amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all’estinzione di debiti sociali, oppure allo svolgimento dell’attività sociale.
A fronte di comportamenti che ledono il patrimonio dell’ente e che appaiono contrari al suo obbligo di perseguire una corretta gestione societaria l’amministratore deve farsi carico di allegare e dimostrare di aver assunto la decisione di compiere l’operazione all’esito di un procedimento di corretta informazione e valutazione in relazione al tipo di operazione e all’incidenza sul patrimonio della società. La scelta dell’amministratore non è sindacabile soltanto quando le decisioni operative sono assunte secondo i principi di corretta gestione societaria e, quindi, quando gli atti di gestione (i) sono conformi alla legge e allo statuto sociale, (ii) non sono contaminati da situazioni di conflitto di interesse dei gestori, (iii) sono assunti all’esito di un procedimento di ricerca di informazioni propedeutiche alla decisione gestoria e (iv) sono razionalmente coerenti con le informazioni e le aspettative di risultato emerse dal procedimento istruttorio.
L’amministratore di fatto è il soggetto che, pur formalmente privo della qualifica di amministratore, non essendo stato nominato dall’assemblea, ne esercita sostanzialmente le funzioni decisorie, impartendo istruzioni nell’ambito della gestione della società e condizionando le scelte aziendali. L’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un’efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. La prova della posizione di amministratore di fatto implica l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nell’attività gestionale della società con la diretta partecipazione alla gestione della vita dell’ente. Allo svolgimento di fatto di funzioni gestorie corrisponde il principio di responsabilità per danni eventualmente cagionati; all’amministratore di fatto si applica la medesima disciplina ex artt. 2392-2395, e 2476, c.c. in punto di responsabilità dell’amministratore di diritto per i danni arrecati nell’esercizio delle sue funzioni alla società, ai soci o ai terzi.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 29/02/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro: RG 27087 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/09/2025
Massima a cura di: Annamasi
Annamasi

Dottoranda di ricerca in diritto commerciale e dell'economia, presso l'Università di Roma "La Sapienza"

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