Nella determinazione del danno cagionato dagli amministratori [di società fallita], il ricorso al criterio della differenza fra attivo e passivo presuppone l’assoluta inattendibilità delle scritture contabili. Sono anomalie tipiche di una contabilità connotata da diffusa e grave inattendibilità la presenza di immobilizzazioni contabilizzate e non riscontrate, l’anomalo andamento dei conti cassa, le discrepanze tra le risultanze degli estratti conto e i dati contabili, la presenza di costi sproporzionati e non inerenti rispetto al volume d’affari; le contestazioni, pur fondate, riferite a singole e ben individuate operazioni contabili, prive di riflessi sulle altre appostazioni del conto economico, non giustificano il ricorso a tale criterio.
Quando risulti che il blocco dell’attività al verificarsi della perdita del capitale sociale, in ottemperanza agli obblighi di legge, avrebbe consentito di contenere il deficit patrimoniale, incrementatosi invece per effetto della prosecuzione della gestione caratteristica, il danno imputabile all’amministratore può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio della differenza fra i netti patrimoniali o della perdita incrementale, tenendo conto che non tutta la perdita successiva alla causa di scioglimento è riferibile all’imprudente prosecuzione dell’attività, perché perdite possono prodursi anche in pendenza di liquidazione. [fattispecie anteriore all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c. ad opera dell’art. 378, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
I finanziamenti erogati dai soci per fronteggiare esigenze urgenti e sopperire all’impossibilità della società di operare mediante rapporti bancari [a seguito della revoca di tutte le linee di credito] sono concessi in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, sicché il loro rimborso è soggetto alla postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. Risponde del danno l’amministratore che li abbia rimborsati in una situazione di squilibrio patrimoniale [nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento].
La decadenza dei sindaci prevista dagli artt. 2404 e 2405 c.c. per l’assenza senza giustificato motivo alle riunioni del collegio sindacale o alle adunanze del consiglio di amministrazione ha natura sanzionatoria e richiede per la sua operatività l’insussistenza di una valida causa di giustificazione; essa presuppone pertanto un accertamento da parte degli organi sociali competenti, salve le dimissioni dei sindaci. Si distingue così dalla decadenza prevista dall’art. 2399 c.c., che opera automaticamente in presenza delle situazioni di incompatibilità ivi indicate.
L’inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c. è configurabile anche senza l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, eventualmente segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 2409 c.c.
In presenza di avvisi di accertamento impugnati, l’amministratore deve valutare secondo criteri probabilistici, alla luce dei postulati di competenza e prudenza, la passività potenziale derivante dal contenzioso tributario, e la sola notifica degli avvisi non impone l’iscrizione in bilancio dell’intero importo accertato. Quando, in un’ottica prudenziale, la soccombenza appaia ragionevolmente certa [per l’indeducibilità di costi e per gravi carenze documentali delle fatture passive], è doveroso accantonare a fondo rischi un importo pari alle imposte recuperate, maggiorate delle sanzioni e ridotte di un terzo per la possibilità di definire la controversia entro la prima udienza.
Per effetto del fallimento della società di capitali, le azioni di responsabilità previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione, di carattere unitario e inscindibile, che il curatore esercita in via esclusiva ai sensi dell’art. 146 l. fall. nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, potendo far valere tanto i presupposti della responsabilità contrattuale verso la società quanto quelli della responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali. Alla curatela spetta l’onere di dimostrare le violazioni e il nesso di causalità con il danno, mentre incombe su amministratori e sindaci la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.