Ai fini della valutazione di un inadempimento ai doveri di corretta amministrazione, la stipulazione di contratti di locazione – con la società quale conduttore – rileva solo ove il canone pattuito sia eccessivo ed evidentemente incongruo, attesa la natura solo meramente probabilistica del raffronto che ex post è possibile fare con i valori di mercato. Non sono pertanto sindacabili nel merito scostamenti del canone rispetto ai valori di mercato che siano compresi entro un ragionevole limite.
Ai fini delle sussistenza di un conflitto d’interessi ex articolo 1394 del codice civile in capo all’amministratore che presti fideiussione in nome della società in favore di altre società di cui egli ne sia al contempo amministratore, non è sufficiente l’aprioristica considerazione della coincidenza soggettiva delle due cariche, dovendosi invece acclarare se nel caso di specie sussiste la contrarietà dei due opposti interessi.