Ai fini del sequestro conservativo chiesto dal commissario liquidatore della società cooperativa [sciolta d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c. e poi dichiarata insolvente] nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione, non vale a escludere il fumus della responsabilità dei consiglieri privi di deleghe la circostanza che la gestione fosse curata in via esclusiva da un altro amministratore, perché ciascun componente dell’organo gestorio è tenuto ad attivarsi per impedire il depauperamento del patrimonio sociale, istituire adeguati assetti, tenere le scritture contabili, redigere i bilanci e, in caso di insufficienza patrimoniale, ricorrere a uno strumento di regolazione della crisi. Quando l’omessa tenuta delle scritture e l’omesso deposito dei bilanci impediscano di applicare il criterio dei netti patrimoniali, il danno può essere determinato in via presuntiva mediante la differenza tra attivo realizzato e passivo accertato, che assorbe il danno da singoli atti distrattivi.
Il periculum in mora del sequestro conservativo può essere desunto, con giudizio prognostico, dalla gravità della negligenza gestoria che abbia condotto allo scioglimento d’ufficio e all’insolvenza della società, senza necessità di provare atti di depauperamento già compiuti dai resistenti sul proprio patrimonio.