È inammissibile il ricorso cautelare ante causam con cui il socio escluso chieda di sospendere l’efficacia della successiva cessione a terzi della propria quota e di essere reintegrato nell’esercizio dei diritti sociali, o in subordine il sequestro giudiziario della quota, quando l’azione di merito prospettata abbia come indispensabile antecedente logico-giuridico l’accertamento dell’illegittimità delle decisioni di esclusione già impugnate in giudizi di merito pendenti, perché la domanda cautelare, priva di autonoma strumentalità, doveva essere proposta nell’ambito di quei giudizi. Non vale a escludere l’inammissibilità la necessità di estendere il contraddittorio ai cessionari della quota, perché l’impossibilità di farlo nei giudizi pendenti è imputabile alla scelta del ricorrente di agire con autonomi ricorsi ante causam.