La trasformazione di una società di persone in società di capitali non libera i soci illimitatamente responsabili dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, comma 3, c.c., salvo che risulti il consenso dei creditori sociali, espresso o presunto in mancanza di dissenso a seguito della comunicazione della delibera di trasformazione. L’onere di provare tale fatto impeditivo grava sui soci; ai fini della presunzione di consenso, all’omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita *aliunde* della trasformazione da parte dei creditori, né l’invio di atti dai quali la trasformazione sia riconoscibile, né la pubblicità legale della delibera.
La relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2500 ter c.c. e allegata all’atto di trasformazione sottoscritto dai soci è pienamente opponibile a questi ultimi e prova l’esistenza e l’ammontare dei debiti sociali alla data della trasformazione, quale elemento necessario del procedimento di trasformazione della società di persone.
L’azione del curatore del fallimento della società trasformata diretta a far valere la responsabilità personale e illimitata degli ex soci della società in nome collettivo per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, ai sensi degli artt. 2267 e 2500 quinquies c.c., non rientra tra le azioni di responsabilità previste dall’art. 146 l. fall., né tra le materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003.
Il giudizio di merito è autonomo rispetto al procedimento cautelare *ante causam*, sicché l’instaurazione del procedimento cautelare prima del 28/2/2023 non comporta l’applicazione del rito anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 al giudizio di merito introdotto successivamente, che resta disciplinato dal rito applicabile *ratione temporis* alla domanda di merito. Non vale in senso contrario il richiamo al rapporto tra decreto ingiuntivo e opposizione, perché con il ricorso monitorio è già proposta la domanda di merito e la notificazione del decreto determina la pendenza della lite ai sensi dell’art. 643 c.p.c.