Le informazioni aziendali non sono tutelabili come segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 c.p.i., con conseguente revoca della descrizione concessa ai sensi dell’art. 129 c.p.i., inutilizzabilità dei suoi risultati e revoca del sequestro, quando il titolare non abbia adottato misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete; tali misure mancano se i dipendenti non sono vincolati da patti di riservatezza o di non concorrenza e le informazioni non sono compartimentate, sicché un addetto al solo settore commerciale abbia potuto accedere, con le sole credenziali personali, anche ai documenti tecnici e di sicurezza e copiarli. Le spese della consulenza tecnica disposta nell’ambito della descrizione, di cui non sussistevano i presupposti, vanno poste a carico dell’istante.
Anche quando difettino i requisiti di tutela dei segreti commerciali, l’acquisizione da parte di un concorrente, tramite l’ex dipendente dell’impresa che ne è suo socio e amministratore unico, di un complesso di dati aziendali che supera la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo individuo e configura una banca dati idonea ad assicurare un vantaggio competitivo integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., e giustifica l’inibitoria cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., assistita da penale, in presenza di un utilizzo attuale delle informazioni. La condotta dell’amministratore unico è direttamente riferibile alla società, che non può invocare l’ignoranza dei documenti presenti sul computer da lui utilizzato.
Il termine perentorio di otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto previsto dall’art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. è incompatibile con il procedimento di descrizione disciplinato dall’art. 129, comma 4, c.p.i., la cui esecuzione deve necessariamente precedere la conoscenza del provvedimento da parte del resistente e può richiedere tempi apprezzabili per la presenza dell’ufficiale giudiziario e di consulenti tecnici.
Hanno valore economico e non sono di pubblico dominio i fogli di calcolo con le liste dei materiali, i prezzi di acquisto e i ricarichi applicati, i preventivi, i listini e i tariffari dedicati ai singoli clienti, i piani operativi di sicurezza e gli elenchi di clienti e fornitori completi dei relativi contatti, in quanto idonei ad assicurare a chi li detiene un vantaggio competitivo.
Ai fini della prescrizione quinquennale prevista dall’art. 99, comma 1 quater, c.p.i., il *dies a quo* non può essere individuato in un momento anteriore alla commissione della condotta di illecita acquisizione delle informazioni, e non nella data di creazione dei documenti sottratti.