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Tribunale di Brescia, 6 Giugno 2025

Segreti commerciali senza adeguate misure di protezione: revoca della descrizione e tutela per concorrenza sleale

Tribunale di Brescia, 6 Giugno 2025
Segreti commerciali senza adeguate misure di protezione: revoca della descrizione e tutela per concorrenza sleale

Le informazioni aziendali non sono tutelabili come segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 c.p.i., con conseguente revoca della descrizione concessa ai sensi dell’art. 129 c.p.i., inutilizzabilità dei suoi risultati e revoca del sequestro, quando il titolare non abbia adottato misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete; tali misure mancano se i dipendenti non sono vincolati da patti di riservatezza o di non concorrenza e le informazioni non sono compartimentate, sicché un addetto al solo settore commerciale abbia potuto accedere, con le sole credenziali personali, anche ai documenti tecnici e di sicurezza e copiarli. Le spese della consulenza tecnica disposta nell’ambito della descrizione, di cui non sussistevano i presupposti, vanno poste a carico dell’istante.

Anche quando difettino i requisiti di tutela dei segreti commerciali, l’acquisizione da parte di un concorrente, tramite l’ex dipendente dell’impresa che ne è suo socio e amministratore unico, di un complesso di dati aziendali che supera la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo individuo e configura una banca dati idonea ad assicurare un vantaggio competitivo integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., e giustifica l’inibitoria cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., assistita da penale, in presenza di un utilizzo attuale delle informazioni. La condotta dell’amministratore unico è direttamente riferibile alla società, che non può invocare l’ignoranza dei documenti presenti sul computer da lui utilizzato.

Il termine perentorio di otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto previsto dall’art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. è incompatibile con il procedimento di descrizione disciplinato dall’art. 129, comma 4, c.p.i., la cui esecuzione deve necessariamente precedere la conoscenza del provvedimento da parte del resistente e può richiedere tempi apprezzabili per la presenza dell’ufficiale giudiziario e di consulenti tecnici.

Hanno valore economico e non sono di pubblico dominio i fogli di calcolo con le liste dei materiali, i prezzi di acquisto e i ricarichi applicati, i preventivi, i listini e i tariffari dedicati ai singoli clienti, i piani operativi di sicurezza e gli elenchi di clienti e fornitori completi dei relativi contatti, in quanto idonei ad assicurare a chi li detiene un vantaggio competitivo.

Ai fini della prescrizione quinquennale prevista dall’art. 99, comma 1 quater, c.p.i., il *dies a quo* non può essere individuato in un momento anteriore alla commissione della condotta di illecita acquisizione delle informazioni, e non nella data di creazione dei documenti sottratti.

Data Sentenza: 06/06/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro: RG 4243 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Paolo Burdese
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