Ricerca Sentenze
Corte d'appello di Firenze, 4 Dicembre 2025, n. 2130/2025

Responsabilità dell’amministratore delegato per la gestione del personale e limiti del danno risarcibile

Corte d'appello di Firenze, 4 Dicembre 2025, n. 2130/2025
Responsabilità dell’amministratore delegato per la gestione del personale e limiti del danno risarcibile

L’amministratore delegato di s.r.l. al quale sia demandata in via esclusiva la gestione ordinaria della società, comprese la determinazione degli orari di lavoro, il controllo dell’attività dei dipendenti e la trasmissione al consulente dei prospetti mensili per la predisposizione delle buste paga, risponde verso la società dei danni derivanti dall’avere consentito lo svolgimento di mansioni superiori e di lavoro straordinario non formalmente retribuiti. Qualora l’attività lavorativa sia stata effettivamente prestata e fosse oggettivamente necessaria, il danno non coincide con le differenze retributive che la società è condannata a corrispondere ai dipendenti, perché la società ha beneficiato delle prestazioni e avrebbe dovuto remunerarle anche in presenza di una gestione diligente; il pregiudizio risarcibile consiste nelle maggiori somme dovute per l’emersione del rapporto soltanto in sede giudiziale, ossia rivalutazione e interessi, spese legali, contributi previdenziali e sanzioni.

Qualora la società abbia subito condanne al pagamento di differenze retributive non ancora passate in giudicato, il giudice dell’azione di responsabilità contro l’amministratore può emettere una condanna condizionata al passaggio in giudicato di tali pronunce, perché il verificarsi della condizione non richiede ulteriori accertamenti di merito e il danno, pur non definitivamente cristallizzato, si presenta come altamente probabile. Le somme che la società sarà chiamata a corrispondere agli enti previdenziali, non ancora quantificabili, possono formare oggetto di condanna generica ai sensi dell’art. 278 c.p.c.

La perdita dei profili social di un’impresa commerciale determina un danno presumibile, perché la platea degli iscritti al canale costituisce di norma una porzione dell’avviamento, quale insieme di clienti attuali o potenziali con i quali l’impresa ha interesse a mantenere i contatti; la prova offerta dalla società rileva quindi ai soli fini della quantificazione, e la mancata prova dell’ammontare consente la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. Il numero degli iscritti costituisce un’allegazione secondaria, che può essere esplicitata anche nelle memorie istruttorie.

La rinuncia all’ufficio di amministratore di società di capitali, disciplinata dall’art. 2385 c.c., non è subordinata a una giusta causa né al rispetto di un preavviso, sicché non costituisce di per sé un atto illecito. Può essere fonte di responsabilità soltanto la condotta dell’amministratore dimissionario volta a impedire il passaggio di consegne, della quale la società deve fornire la prova.

Nel giudizio di risarcimento del danno i fatti costitutivi di ciascuna voce di danno devono essere allegati prima della maturazione delle preclusioni assertive; è pertanto inammissibile la domanda volta al risarcimento di un pregiudizio ricollegato per la prima volta in comparsa conclusionale a un fatto già allegato nell’atto introduttivo, al quale non era stata collegata alcuna voce di danno.

La parte interamente vittoriosa in primo grado ha l’onere di riproporre espressamente in appello le domande rimaste assorbite, come la domanda di manleva proposta dall’amministratore convenuto nei confronti di un terzo; in mancanza, la domanda deve intendersi rinunciata.

Data Sentenza: 04/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Anna Primavera
Relatore: Fabrizio Nicoletti
Registro: RG 210 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Mariangela Dilettoso
logo