Il socio di una società cancellata non può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2495 per l’asserita attribuzione di un saldo positivo contenuta nel bilancio finale di liquidazione se pacificamente tale attribuzione non ha mai avuto luogo (nella specie il credito iva della società, assegnato al socio come riparto di liquidazione, non era mai stato riscosso).E’ imputabile al liquidatore di una società cancellata la responsabilità verso il creditore sociale per non essersi attivato concretamente per riscuotere un credito verso l’erario che avrebbe consentito il saldo del debito sociale (nella specie il Tribunale censura il comportamento del liquidatore che aveva cancellato la società senza avere completato le operazioni liquidatorie).