Il liquidatore di s.r.l. che assuma l’incarico quando il capitale sociale sia già interamente perduto e la società versi in dissesto è tenuto a chiederne tempestivamente il fallimento e, in difetto, risponde ai sensi dell’art. 2489 c.c. dell’aggravamento del dissesto, nei limiti delle sanzioni, degli interessi e degli aggi sui debiti erariali non pagati maturati durante la sua carica, che non sarebbero maturati con l’immediata apertura della procedura. Non risponde invece degli accessori maturati prima della nomina, salvo che l’attore alleghi specificamente quali azioni di recupero contro i precedenti amministratori e liquidatori avrebbe potuto utilmente esperire.
La vendita di merce a un prezzo inferiore a quello di mercato rientra nella discrezionalità gestoria del liquidatore, coperta dalla business judgment rule, e può trovare giustificazione nella finalità liquidatoria, che non comporta l’assunzione di nuovo rischio d’impresa, sicché spetta all’attore provarne l’irragionevolezza [capi di abbigliamento soggetti a deprezzamento per il mutare della moda].
Il curatore che agisca contro il liquidatore per la mancata riscossione di crediti sociali deve provare il danno dimostrando l’oggettiva irrecuperabilità del credito, e a tal fine non basta il fallimento del debitore quando la curatela non si sia insinuata al relativo passivo.