L’amministratore che, pur disponendo la società di adeguata liquidità e chiudendo i bilanci in utile, ometta sistematicamente il pagamento dei tributi risponde verso la curatela delle sanzioni, degli interessi e degli oneri di riscossione maturati sui debiti non pagati, e non dell’imposta, quale danno direttamente riconducibile all’inadempimento di un obbligo specifico; la relativa domanda non richiede il ricorso ai criteri equitativi del deficit fallimentare o della differenza dei netti patrimoniali.
L’amministratore in carica alla dichiarazione di fallimento che non consegni al curatore le disponibilità liquide, i beni e i crediti risultanti dall’ultimo bilancio depositato, e non dimostri la loro destinazione a fini sociali, risponde della dispersione dell’intero attivo. Quanto ai crediti, risponde delle somme incassate e non rinvenute oppure, se non incassati, del mancato recupero e dell’aver impedito alla curatela di recuperarli.