Anche in presenza di una clausola compromissoria statutaria è ammissibile il ricorso cautelare proposto ante causam davanti al giudice ordinario per la sospensione della delibera di esclusione del socio, perché l’art. 838 ter, comma 4, c.p.c., richiamando l’art. 818 c.p.c., lascia al giudice competente ai sensi dell’art. 669 quinquies c.p.c. la potestà cautelare fino all’accettazione dell’arbitro unico o alla costituzione del collegio; escluderla prima della domanda di arbitrato lascerebbe priva di tutela la parte nello spazio che precede il procedimento arbitrale. La conclusione è confermata dall’art. 669 octies, comma 8, c.p.c., che sottrae all’inefficacia per estinzione del giudizio di merito i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni societarie.
In difetto di specifiche previsioni statutarie o legali, la comunicazione della delibera di esclusione del socio non richiede particolari formalità ed è sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a portarla a sua conoscenza. Se inviata per raccomandata non ritirata, la delibera entra nella sfera di conoscibilità del socio con l’avviso di giacenza e la comunicazione si perfeziona alla scadenza del termine di giacenza, dal quale decorre il termine statutario per l’opposizione.