Non può essere addebitata al liquidatore l’omessa presentazione dell’istanza di fallimento in proprio quando, nel periodo in cui era in carica, il tribunale e la corte d’appello abbiano respinto i ricorsi per la dichiarazione di fallimento della società escludendone l’insolvenza secondo i criteri applicabili alle società in liquidazione, anche tenuto conto del credito litigioso iscritto all’attivo [società di vendita di autoveicoli posta in liquidazione dopo la revoca della concessione di vendita, titolare di un credito oggetto di un contenzioso con la casa produttrice].
L’azzeramento in bilancio delle immobilizzazioni costituite da software, lavori su beni di terzi, spese di pubblicità e suppellettili d’ufficio, compiuto dal liquidatore di una società che abbia cessato l’attività, è conforme all’art. 2490 c.c. e non integra dispersione del patrimonio sociale, perché in liquidazione i cespiti vanno valutati ai valori di realizzo, che per tali beni, rilevanti solo in funzione della continuità aziendale, sono pari a zero.
Non è imputabile al liquidatore il mancato recupero di crediti nei confronti di debitori falliti, di società cessate, di debitori che abbiano contestato giudizialmente il credito o di numerosi piccoli debitori per i quali l’azione giudiziale risulti antieconomica in considerazione dei costi e dell’alea del giudizio.
In mancanza di condotte illecite e di danni conseguenti accertati, l’irregolare tenuta della contabilità imputata al liquidatore costituisce un illecito meramente formale, e la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non consente di liquidare il danno nella misura della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare, criterio utilizzabile solo come parametro di liquidazione equitativa quando l’attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a cagionare il danno e indicato le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi della condotta.