La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, richiamata dall’art. 2495 c.c., ha natura extracontrattuale; il creditore che agisce deve pertanto provare il credito, la condotta dolosa o colposa del liquidatore e il nesso causale con il mancato pagamento, e in particolare che il bilancio finale di liquidazione esponeva un attivo sufficiente a soddisfarlo, distribuito invece ai soci, sicché resta generica la doglianza di violazione della par condicio creditorum che non indichi quali creditori siano stati preferiti. Risponde invece il liquidatore che, confondendo il credito privilegiato del lavoratore per il trattamento di fine rapporto con le altre passività, abbia assegnato ai soci l’unica posta attiva residua [un credito erariale], nei limiti di quanto il creditore privilegiato avrebbe potuto conseguire su di essa.