Il distributore di un programma per elaboratore che riproduce in parte, senza autorizzazione, il codice sorgente di un software altrui non risponde della violazione dei diritti esclusivi di cui all’art. 64-bis l. 633/1941 quando non sia provata la sua consapevolezza della natura derivata del programma né sia ravvisabile una violazione della diligenza professionale nella sua commercializzazione, perché la verifica dell’originalità del software, che passa per l’esame del codice sorgente, esorbita dall’attività di mera distribuzione [software riproduttivo di ampie porzioni del codice sorgente di un programma concorrente, acquistato da una società fornitrice e rivenduto a terzi da imprese prive delle competenze informatiche di una software house].
Al mero distributore di programmi per elaboratore privo di competenze informatiche non si applicano i principi sul dovere di chi mette in commercio un’opera di accertarsi che non vengano lesi diritti altrui, elaborati con riguardo ad altri settori merceologici, perché la protezione autoriale del software passa per l’originalità del codice sorgente, che non è necessariamente percepibile dalla mera interfaccia grafica, e il relativo vaglio imporrebbe uno sforzo di diligenza esorbitante rispetto all’attività di distribuzione, richiedendo competenze informatiche e tecnologiche proprie di una software house.
La consapevolezza del distributore circa il carattere plagiario del software commercializzato non può desumersi in via inferenziale dai rapporti commerciali con l’impresa che lo ha realizzato quando tali rapporti non eccedono un’ordinaria partnership tra imprese operanti nel medesimo settore merceologico con ruoli distinti e non intercambiabili, quale si manifesta nella condivisione di uno stand in una fiera di settore o nell’intervento di un esponente del distributore come intermediario nei rapporti con gli utilizzatori finali del programma.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice d’appello può esaminare con priorità i motivi che contestano la responsabilità del distributore per la contraffazione del software e, accogliendoli, dichiarare assorbite le censure relative alla nullità della consulenza tecnica d’ufficio e alla quantificazione del danno, nonché gli appelli incidentali.
L’assorbimento dell’appello incidentale non dà luogo all’obbligo di versare l’ulteriore importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché l’assorbimento costituisce una forma di inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse derivante dallo sviluppo della lite e la norma, volta a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, non si applica alle ipotesi di inammissibilità non originaria.