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Corte di Cassazione, 1 Agosto 2025, n. 22169/2025

Responsabilità del socio di s.r.l. che ha intenzionalmente deciso la prosecuzione dell’attività in perdita

Corte di Cassazione, 1 Agosto 2025, n. 22169/2025
Responsabilità del socio di s.r.l. che ha intenzionalmente deciso la prosecuzione dell’attività in perdita

La responsabilità solidale dei soci di s.r.l. prevista dall’art. 2476, comma 8, c.c. presuppone una condotta commissiva di decisione o autorizzazione cui segua il compimento, da parte degli amministratori, di un atto indotto avente ad oggetto la gestione della società; la condotta non deve essere formalizzata e può desumersi tanto da atti formali quanto da manifestazioni di volontà con cui i soci, anche in via di mero fatto, abbiano dato impulso o comunque influenzato l’attività degli amministratori, inducendoli a compiere atti di gestione dannosi. [Nel caso di specie, i soci, consapevoli dell’integrale erosione del capitale sociale, avevano rinviato per mesi, con delibere sempre unanimi, l’adozione delle decisioni imposte dall’art. 2482-ter c.c. e la messa in liquidazione, determinando la prosecuzione dell’attività in perdita nell’intento di cedere le proprie quote prima della liquidazione.]

La responsabilità del socio prevista dall’art. 2476, comma 8, c.c. non richiede il dolo di danno, perché l’avverbio «intenzionalmente» si riferisce ai verbi decidere e autorizzare, sicché l’intenzionalità deve avere direttamente ad oggetto l’atto compiuto dagli amministratori, nella consapevolezza della sua antigiuridicità; una diversa lettura ridurrebbe oltremodo la portata della norma e creerebbe un’irragionevole divaricazione tra la responsabilità del socio, che risponderebbe solo se avesse previsto e voluto il danno, e quella dell’amministratore, che risponde del danno a prescindere dal fatto che se ne sia prefigurato le conseguenze pregiudizievoli.

Il socio titolare di una quota di minoranza che abbia intenzionalmente aderito alla condotta induttiva dell’atto di gestione dannoso risponde ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. a prescindere dal peso della sua partecipazione, perché la volontarietà della condotta supera e assorbe la misura del suo contributo al compimento dell’atto indotto. [Nel caso di specie, i ricorrenti, titolari di quote pari al 20% del capitale, avevano concorso alle delibere unanimi di rinvio della messa in liquidazione e al comune tentativo di cedere le quote per evitare di subire perdite.]

Esulano dall’ambito applicativo dell’art. 2476, comma 8, c.c. le condotte inderogabilmente riservate per legge ai soci ed estranee alla competenza decisoria degli amministratori, a meno che l’ingerenza dei soci si eserciti determinando gli amministratori al compimento dei conseguenti atti esecutivi. [Nel caso di specie, la distinzione tra atti di amministrazione determinati dai soci e atti tipici dei soci in quanto tali è stata ritenuta irrilevante, perché il giudice di merito aveva valorizzato la condotta complessiva dei soci, comprensiva delle delibere attendiste e delle trattative per la cessione delle quote, volta a dare continuità alla gestione dell’impresa in assenza dei necessari presupposti.]

La valutazione circa la sussistenza dell’intenzionalità della condotta del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. appartiene al merito e non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità. [Nel caso di specie, non è stato riesaminato l’accertamento secondo cui il rinvio della messa in liquidazione era avvenuto nella perfetta consapevolezza che la prosecuzione dell’attività avrebbe ulteriormente eroso la liquidità e il patrimonio sociale, e non per la lacunosità delle informazioni messe a disposizione dei soci.]

Il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la misura, eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e riguarda i soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.

Data Sentenza: 01/08/2025
Carica: Presidente
Giudice: Massimo Ferro
Relatore: Alberto Pazzi
Registro: RG 12329 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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