La società che agisca ex art. 2476 c.c. contro l’amministratore e chieda la restituzione di somme a titolo di danno, deve fornire l’esatta individuazione delle singole voci che compongono la richiesta risarcitoria, non essendo sufficiente la generica indicazione di un importo il cui calcolo sia imprecisato (né potendo ricavarsi tale calcolo dalla mera produzione di fascicolo relativo a procedimento precedente).
L’amministratore che lamenti di aver subito un “danno riflesso” in conseguenza di un asserito pregiudizio patrimoniale indebitamente cagionato alla società stessa, non può agire per ottenere un ristoro in proprio e tanto meno da parte della società; ad esso spetta eventualmente una azione nei confronti dei successivi amministratori della società, per la reintegrazione del patrimonio della stessa.