L’amministratore di società di persone è equiparato al mandatario quanto al regime di responsabilità applicabile, che ha natura contrattuale. Ne consegue che egli, convenuto in un giudizio di responsabilità per prelievi ingiustificati dalle casse sociali, è onerato di dimostrare la specifica finalità – diversa dalla mera locupletazione – per la quale il prelievo è stato effettuato (ad esempio: come retribuzione dell’incarico, per fini sociali, come anticipo sugli utili futuri).
L’amministratore che deduca di aver effettuato prelievi dalle casse sociali a titolo di acconto sugli utili deve fornire le circostanze in fatto sulla cui base ha ritenuto che la società fosse in grado di generare ricchezza futura pur in presenza di rilevanti perdite di esercizio.
Risponde in solido del danno da prelievo ingiustificato l’amministratore che, pur entrato in carica successivamente, non si sia attivato per il recupero delle somme e per la reintegrazione del patrimonio sociale.