Il socio ha il diritto (ex art. 2476 c.c.) e l’onere di mettere in atto ogni iniziativa utile per consultare la documentazione rappresentativa degli atti di gestione, compresa l’instaurazione di apposita azione giudiziaria, generalmente ritenuta ammissibile anche in sede cautelare. Per tale ragione, nell’ambito del descritto assetto di diritti ed oneri, non trova spazio la domanda di rendiconto ex art. 263 cpc.