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Tribunale di Milano, 25 Giugno 2013

Responsabilità dell’amministratore di srl per attività distrattiva, prova presuntiva di quest’ultima e inammissibilità della domanda di rendiconto

Tribunale di Milano, 25 Giugno 2013
Responsabilità dell’amministratore di srl per attività distrattiva, prova presuntiva di quest’ultima e inammissibilità della domanda di rendiconto

Il socio ha il diritto (ex art. 2476 c.c.) e l’onere di mettere in atto ogni iniziativa utile per consultare la documentazione rappresentativa degli atti di gestione, compresa l’instaurazione di apposita azione giudiziaria, generalmente ritenuta ammissibile anche in sede cautelare. Per tale ragione, nell’ambito del descritto assetto di diritti ed oneri, non trova spazio la domanda di rendiconto ex art. 263 cpc.

Data Sentenza: 25/06/2013
Registro: RG 60220 / 2010
Allegato:
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Data: 08/09/2013
Massima a cura di: Carlo
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