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Tribunale di Milano, 26 Ottobre 2015

Responsabilità dell’amministratore per c.d. “canalizzazione” di fatture su altre banche

Tribunale di Milano, 26 Ottobre 2015
Responsabilità dell’amministratore per c.d. “canalizzazione” di fatture su altre banche

E’ idonea a fondare la responsabilità per risarcimento danni ex art. 2395 e 2043 c.c. la condotta dell’amministratore che, quando la s.p.a. già presenti un patrimonio netto negativo e una situazione di crisi aziendale irreversibile, presenti a una banca richiesta di anticipazioni in relazione a fatture senza alcuna prospettiva di adempimento delle condizioni di autoliquidazione del relativo conto, date le prospettive concordatarie e/o fallimentari prevedibili.

E’ inoltre idonea a fondare responsabilità risarcitoria la condotta dell’amministratore che presenti fatture per ottenere anticipazioni a una banca, dando contemporaneamente istruzioni al debitore cliente di procedere al pagamento delle medesime fatture su altri conti correnti intestati alla società presso altre banche.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 26/10/2015
Registro: RG 32422 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/12/2015
Massima a cura di: Giulia Giordano
Giulia Giordano

Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior Academic Visitor, Commercial Law Centre presso University of Oxford; abilitazione all'esercizio della professione forense, presso Corte d'Appello di Bologna; dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, indirizzo IUS/04 diritto commerciale; tutor didattica per l'insegnamento di diritto commerciale Università di Bologna. Sito web www.unibo.it/sitoweb/g.giordano.

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