E’ idonea a fondare la responsabilità per risarcimento danni ex art. 2395 e 2043 c.c. la condotta dell’amministratore che, quando la s.p.a. già presenti un patrimonio netto negativo e una situazione di crisi aziendale irreversibile, presenti a una banca richiesta di anticipazioni in relazione a fatture senza alcuna prospettiva di adempimento delle condizioni di autoliquidazione del relativo conto, date le prospettive concordatarie e/o fallimentari prevedibili.
E’ inoltre idonea a fondare responsabilità risarcitoria la condotta dell’amministratore che presenti fatture per ottenere anticipazioni a una banca, dando contemporaneamente istruzioni al debitore cliente di procedere al pagamento delle medesime fatture su altri conti correnti intestati alla società presso altre banche.