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Tribunale di Milano, 14 Luglio 2017

Responsabilità dell’amministratore per danno cagionato direttamente a soci o terzi

Tribunale di Milano, 14 Luglio 2017
Responsabilità dell’amministratore per danno cagionato direttamente a soci o terzi

Se l’inadempimento contrattuale di una società di capitali non è ex se sufficiente -ed anzi, è strutturalmente inidoneo (per l’imputazione all’ente degli atti gestori e della c.d. immedesimazione organica)- a fondare la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente ex artt. 2395 o 2476 co. 6° c.c., tale responsabilità, di natura extracontrattuale, ben può sorgere laddove si alleghino e provino fatti illeciti direttamente imputabili a specifici comportamenti colposi o dolosi degli amministratori medesimi, gravando tuttavia in tal caso in capo all’attore/danneggiato la prova non solo di tale specifica condotta dolosa o colposa dell’amministratore convenuto, ma anche del danno e del nesso (con)causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente sub specie di inadempimento della società alle proprie obbligazioni. A tal riguardo, non rileva che il danno sia stato arrecato al socio o al terzo dagli amministratori nell’esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ma solo e appunto che il comportamento doloso o anche solo colposo degli stessi abbia determinato un danno direttamente investente il patrimonio del socio o del terzo.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 14/07/2017
Registro: RG 25623 / 2013
Allegato:
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Data: 15/10/2017
Massima a cura di: Caterina Pasquariello
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