Sono opere fotografiche tutelate dall’art. 2, n. 7, l.d.a., e non semplici fotografie, gli scatti di un servizio che ritragga una celebre scrittrice nel contesto di una grande città con ambientazioni, angolazioni e inquadrature espressive della personalità dell’autore; la titolarità del fotografo può presumersi dal possesso dei negativi e dall’indicazione del suo nome come autore nel volume che le raccoglie, ai sensi dell’art. 8 l.d.a. La riproduzione integrale di una fotografia esclude l’utilizzazione libera prevista dall’art. 70 l.d.a.
Un social network come Facebook è hosting provider passivo e non prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’art. 17 della dir. (UE) 2019/790, e risponde delle fotografie caricate dagli utenti senza il consenso dell’autore solo quando il titolare gli abbia comunicato la violazione e l’intermediario non abbia provveduto alla rimozione. La comunicazione non richiede la forma della diffida, ma deve essere indirizzata al corretto destinatario e sufficientemente specifica da consentire le verifiche e la rimozione immediata: non lo sono le lettere generiche inviate alla società italiana del gruppo, mentre lo è quella indirizzata alla società irlandese con l’elenco dei link, dopo la quale, e comunque dopo la notifica della citazione, la rimozione deve seguire senza ulteriore ritardo.
Il danno può essere liquidato secondo la tariffa della SIAE per i siti web di organizzazioni a scopo di lucro, con la maggiorazione prevista per i social network, e il valore della giusta royalty può essere incrementato quando lo giustifichino le risultanze di causa e le presunzioni che ne derivano, come la diffusione e la condivisibilità delle immagini. Spetta inoltre il danno morale per la lesione del diritto alla paternità, liquidabile in via equitativa in proporzione al danno patrimoniale, e il risarcimento è debito di valore.
L’ordine all’intermediario di impedire il nuovo caricamento dei contenuti già rimossi e specificamente individuati non equivale a un obbligo generale di sorveglianza, perché esistono strumenti tecnologici adeguati, come i filtri di riconoscimento dei contenuti, per garantire al titolare una protezione ulteriore rispetto alla rimozione dei singoli contenuti, e può essere assistito da una penale giornaliera.