La trasformazione in corso di causa della domanda di brevetto europeo in modello di utilità ex art. 58 c.p.i. comporta l’inammissibilità per mutatio libelli delle domande riferite al nuovo titolo. Non è infatti un’ipotesi simile a quella della successione tra domanda di brevetto e definitiva concessione dello stesso, perché si tratta, in questo diverso caso, di far valere sempre lo stesso titolo azionato in giudizio (anche se eventualmente limitato in sede di concessione). Ugualmente, la fattispecie è diversa da quella della limitazione del brevetto in corso di causa, ex art. 79 c.p.i., perché anche in questo diverso caso, si tratta del medesimo titolo fatto valere (e che deve rimanere nei limiti del contenuto della domanda originaria). Infine, la trasformazione del brevetto in modello di utilità ex art. 58 co. 3 c.p.i. è altresì diversa da quella della conversione del brevetto nullo, per differenze processuali e sostanziali, per cui non può essere applicato all’istituto della trasformazione del brevetto il regime di eccezione alla regola delle preclusioni processuali, contenuto nell’art.76 c.p.i..
Caduto il titolo fatto valere in via cautelare, l’ordinanza cautelare va revocata, ma la domanda risarcitoria per i danni conseguenti alla revoca va respinta in difetto dei presupposti della responsabilità aggravata [nella specie, sistemi di misurazione ottica per tubi; spese compensate e CTU a carico di entrambe le parti].