Nel marchio complesso la forza distintiva è affidata all’elemento che ne costituisce il cuore, e il termine legato a una tradizione locale privo di legame concettuale con i servizi di ristorazione conserva natura di marchio forte, che gode della massima protezione estesa a qualsiasi variazione, anche significativa, che lasci intatto nella mente del consumatore il richiamo al nucleo essenziale del segno tutelato. L’uso di un segno che ne riproduca il nucleo per un’attività identica, anche via internet e sui social media, integra contraffazione, a nulla rilevando la diversità del carattere grafico né che i ristoranti delle parti si trovino in città diverse, e il preuso del resistente non rileva se la sua attività sia iniziata dopo la domanda di registrazione.
Il periculum sussiste per i danni economici difficilmente riparabili e per l’indebolimento della capacità distintiva del marchio, e giustifica l’inibitoria cautelare con ordine di rimozione del segno dal sito e dai profili social e con penale. In sede cautelare può disporsi anche la descrizione delle scritture contabili del contraffattore, con accesso telematico e misure di tutela delle informazioni riservate, mentre la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 126 c.p.i. può essere negata come non proporzionata alle dimensioni delle imprese e alla localizzazione degli effetti decettivi.