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Corte d'appello di Roma, 16 Gennaio 2026, n. 393/2026

Responsabilità di soci e sindaci della capogruppo e nuovo limite risarcitorio nei giudizi pendenti

Corte d'appello di Roma, 16 Gennaio 2026, n. 393/2026
Responsabilità di soci e sindaci della capogruppo e nuovo limite risarcitorio nei giudizi pendenti

Il limite quantitativo della responsabilità dei sindaci introdotto dall’art. 2407, comma 2, c.c., come modificato dalla l. 14 marzo 2025, n. 35, si applica anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore nei quali il danno non sia stato ancora liquidato in via definitiva, compreso il giudizio d’appello avverso una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, perché la norma sopravvenuta non incide sul fatto generatore della responsabilità, sui suoi elementi costitutivi, sul nesso causale o sulle conseguenze dannose risarcibili, ma introduce soltanto un criterio di determinazione della misura massima del risarcimento, cui il giudice deve uniformarsi nel liquidare il danno secondo le regole vigenti al momento della liquidazione, e si applica perciò agli effetti non ancora esauriti di rapporti sorti anteriormente [azione del curatore del fallimento di una s.r.l. eterodiretta contro l’amministratore unico, i sindaci e i soci della capogruppo, rimasta estranea al giudizio perché in concordato preventivo, per il danno arrecato dal piano di ristrutturazione del gruppo che aveva imposto alla controllata in crisi l’accollo del debito di società consorelle verso un fornitore, estinto mediante la cessione del suo unico immobile; legge entrata in vigore durante il giudizio d’appello].

Ai fini della liquidazione del danno ai sensi dell’art. 2407, comma 2, c.c., come modificato dalla l. n. 35 del 2025, rileva il compenso annuo effettivamente percepito dal sindaco nell’anno in cui è stata posta in essere la condotta illecita, e non quello deliberato dall’assemblea o previsto dallo statuto quando non sia stato corrisposto o lo sia stato solo in parte, perché il termine «percepito» designa nel codice civile ciò che è stato effettivamente riscosso, sicché il sindaco che per quell’anno non abbia percepito alcun compenso, né sia destinato a percepirlo per l’incapienza della procedura concorsuale della società che gli ha conferito l’incarico, non è tenuto ad alcun risarcimento, esito che non contrasta con l’art. 3 Cost. perché la posizione del sindaco retribuito non è equiparabile a quella del sindaco che non lo sia stato.

L’eliminazione dal testo dell’art. 2407, comma 2, c.c., ad opera della l. n. 35 del 2025, del riferimento alla responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori non rende parziaria l’obbligazione risarcitoria dei sindaci, perché la solidarietà discende dalla regola generale dell’art. 2055 c.c. ogni volta che più soggetti concorrano causalmente alla produzione di un medesimo danno e, ai sensi dell’art. 1293 c.c., non è esclusa dal fatto che l’obbligazione dei sindaci sia limitata nell’importo mentre quella degli amministratori resta illimitata, sicché i sindaci rispondono in solido con gli altri responsabili fino alla concorrenza della somma liquidata nei loro confronti.

La nuova formulazione dell’art. 2407, comma 2, c.c., riferita ai sindaci «che violano i propri doveri», non modifica la struttura della fattispecie, che già nel testo previgente era responsabilità per fatto proprio, e comprende, per il riferimento ai danni cagionati ai creditori e ai terzi, anche la responsabilità extracontrattuale dei sindaci della società che esercita attività di direzione e coordinamento verso i creditori della società eterodiretta ai sensi dell’art. 2497, comma 2, c.c.

Sono ammissibili in appello, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., le allegazioni e i documenti relativi al compenso deliberato e a quello percepito dai sindaci depositati a seguito della rimessione della causa in istruttoria per sottoporre al contraddittorio, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., l’applicabilità del nuovo art. 2407 c.c., entrato in vigore dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, perché si tratta di una prova di cui le parti non erano onerate prima della modifica normativa, fermo restando che l’onere di provare il compenso deliberato e quello in concreto corrisposto grava sul danneggiato, in quanto tenuto a provare il danno.

L’azione prevista dall’art. 2497, comma 1, c.c. può essere esercitata soltanto nei confronti del soggetto, di regola ma non necessariamente una persona giuridica, che esercita l’attività di direzione e coordinamento, mentre l’art. 2497, comma 2, c.c., che non contiene limitazioni soggettive, consente di far valere la responsabilità solidale di chiunque abbia preso parte al fatto lesivo o ne abbia consapevolmente tratto beneficio, compresi gli amministratori, i sindaci e i soci della società capogruppo, i quali rispondono non per fatto altrui ma per un fatto proprio, che deve esorbitare dal mero esercizio delle funzioni sociali.

Chi agisce ai sensi dell’art. 2497, comma 2, c.c. contro coloro che hanno preso parte al fatto lesivo può non convenire in giudizio la società che ha esercitato l’attività di direzione e coordinamento, ad esempio perché sottoposta a concordato preventivo, perché la solidarietà consente di chiedere l’intero a uno qualsiasi dei condebitori, e in tal caso non occorre né integrare il contraddittorio nei confronti della capogruppo né accertarne la responsabilità, essendo sufficiente accertare l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento e la sua dannosità per la società eterodiretta.

Il socio della società che esercita attività di direzione e coordinamento non risponde ai sensi dell’art. 2497, comma 2, c.c. per il solo voto espresso in assemblea, che è fisiologico, ma per la partecipazione personale alla causazione del danno o per il beneficio consapevolmente tratto, che ricorrono quando i soci titolari dell’intero capitale della capogruppo conferiscano personalmente all’amministratore unico l’incarico di attuare il piano di ristrutturazione del gruppo, prevedendo un rapporto interpersonale continuo con loro e l’impegno a manlevarlo, e approvino poi con voto decisivo il piano pregiudizievole per la società eterodiretta.

La responsabilità dei terzi prevista dall’art. 2497, comma 2, c.c. ha natura extracontrattuale, sicché il curatore del fallimento della società eterodiretta che la fa valere agisce quale rappresentante dei soli creditori ammessi al passivo e ha l’onere di allegare e provare, per ciascuno dei soggetti chiamati a rispondere, le specifiche condotte dannose, il nesso di causalità e il danno nel suo preciso ammontare.

I sindaci della società capogruppo, tenuti a verificare che gli amministratori fissino le linee strategiche del gruppo con la diligenza richiesta e nel rispetto dell’interesse delle società coinvolte, rispondono ai sensi dell’art. 2497, comma 2, c.c. verso i creditori della società eterodiretta quando, presenti all’assemblea della capogruppo che approva un piano evidentemente pregiudizievole per quest’ultima e privo di vantaggi compensativi, omettano di segnalarne la dannosità o di formulare osservazioni, e il nesso causale sussiste anche se la segnalazione non avrebbe probabilmente influito sulla decisione dei soci, perché avrebbe costretto soci e amministratore a deliberare ed eseguire il piano nonostante il rilievo dell’organo di controllo e avrebbe evidenziato la criticità al tribunale chiamato a omologare il concordato preventivo della capogruppo.

L’amministratore della società che esercita attività di direzione e coordinamento risponde ai sensi dell’art. 2497, comma 2, c.c. soltanto se abbia fornito un contributo causale, quantomeno colposo, all’illecito e non per il solo fatto di ricoprire la carica, contributo che sussiste quando egli faccia proprio e sottoponga all’assemblea il piano pregiudizievole per la società eterodiretta, ne curi l’esecuzione e, essendo amministratore unico anche di quest’ultima, ne presieda l’assemblea che lo ratifica, mentre la sua responsabilità non può fondarsi sul dovere di rifiutare l’esecuzione della direttiva quale amministratore dell’eterodiretta, perché si tratterebbe della diversa responsabilità prevista dall’art. 2476 c.c.

Quando la società eterodiretta versa in stato di crisi, i vantaggi compensativi idonei a bilanciare una direttiva pregiudizievole della capogruppo devono essere congrui, effettivi e immediati, perché la corretta gestione impone un costante monitoraggio delle condizioni di solvibilità e continuità aziendale delle controllate, sicché è priva di vantaggi compensativi la direttiva con cui la capogruppo induce la controllata in crisi ad accollarsi il debito di società consorelle verso un fornitore e a estinguerlo cedendo il proprio unico immobile, quando le consorelle vengono poi incorporate nella capogruppo con esclusione della sola società gravata dal sacrificio.

L’omologazione del concordato preventivo della capogruppo e la professionalità dell’estensore del piano non escludono la dannosità, per la società eterodiretta, delle operazioni di riorganizzazione del gruppo eseguite prima della domanda di concordato, perché il pregiudizio deriva da tali operazioni e non dal piano concordatario sottoposto al vaglio del tribunale.

Il voto favorevole espresso dalla società eterodiretta sul concordato preventivo della capogruppo, anche se determinante per la sua approvazione, non costituisce rinuncia alla parte del credito che non verrà soddisfatta, sicché il danno risarcibile ai sensi dell’art. 2497 c.c. non può essere commisurato all’intero credito ammesso al concordato, in larga parte sorto anteriormente e comunque soggetto alla falcidia concorsuale.

Nella quantificazione del danno derivante da un accollo pregiudizievole imposto alla società eterodiretta occorre considerare tutte le posizioni di dare e avere tra questa e la capogruppo, detraendo i debiti sorti da operazioni lecite d’impresa e computando i crediti sorti nel medesimo contesto, mentre il danno derivante dalla cessione di un immobile in esecuzione della direttiva va determinato in base al valore del bene al momento della cessione e non al minor prezzo ricavato dal cessionario in una successiva rivendita.

Non è detraibile dal danno risarcibile ai sensi dell’art. 2497 c.c. l’indennizzo assicurativo percepito dalla società eterodiretta per l’incendio dei propri impianti, perché esso ristora i danni di un diverso evento e non costituisce né una posizione debitoria verso il gruppo né una risorsa acquisita per il superamento della crisi.

Il principio di solidarietà esterna non esclude che il giudice, su domanda ritualmente proposta, determini le quote interne di responsabilità tra i coobbligati in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all’entità delle conseguenze, estendendo la graduazione anche alla società capogruppo solidalmente responsabile benché non partecipe del giudizio, ma la graduazione rileva esclusivamente ai fini del regresso e non consente di sciogliere il singolo responsabile dal vincolo di solidarietà verso il danneggiato.

Il responsabile in solido di un danno non può agire in manleva nei confronti di altro corresponsabile, anche se questi abbia concorso con una condotta distinta, potendo soltanto esercitare il regresso nei limiti della quota di responsabilità accertata a carico di quest’ultimo.

Il disconoscimento chiaro e circostanziato della conformità all’originale di una copia fotostatica ai sensi dell’art. 2719 c.c. presuppone l’esistenza dell’originale e ne contesta il contenuto, come la presenza delle sottoscrizioni, sicché la difformità può essere provata anche mediante presunzioni, senza necessità della querela di falso, richiesta invece quando si neghi l’esistenza stessa dell’originale, e può desumersi dalla mancata produzione dell’originale, dalla denominazione di bozza del documento e dalla previsione, nel contratto cui era allegato, del solo impegno a sottoscriverlo in futuro.

La clausola di una polizza di responsabilità civile professionale che esclude le richieste relative a incarichi di sindaco in società già insolventi o sottoposte a procedura concorsuale prima della sottoscrizione attiene alla delimitazione dell’oggetto e del rischio garantito e non richiede specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., ma quando la polizza è stipulata in sostituzione di precedenti polizze con il medesimo contenuto e senza soluzione di continuità l’assicuratore non può riferire l’esclusione alla data dell’ultima polizza, frammentando artificiosamente un rapporto assicurativo unitario.

L’attività di direzione e coordinamento è un’attività di fatto, atipica e distinta dall’amministrazione di fatto, che si esplica come influenza dominante sulle scelte gestorie degli amministratori della società eterodiretta, senza che occorra la sostituzione di questi, e che deve avere carattere sistematico, traducendosi in una costante pluralità di atti di indirizzo idonei a incidere sulle decisioni gestorie, anche solo con riferimento a taluni aspetti della gestione, e non in sporadiche direttive.

La società che esercita attività di direzione e coordinamento può impartire alle società dirette anche direttive pregiudizievoli, purché bilanciate da vantaggi compensativi derivanti dalla politica di gruppo o da specifici atti finalizzati all’eliminazione del danno, perché nei gruppi l’atto pregiudizievole non può essere valutato nella sua atomicità.

Ai fini della prova del nesso causale tra la condotta omissiva dei sindaci e il danno è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede.

Ai fini della responsabilità solidale prevista dall’art. 2055, comma 1, c.c. è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se le condotte lesive sono fra loro autonome e diversi i titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, perché la norma considera l’unicità del fatto dannoso riferita al danneggiato.

La riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina, ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c., la caducazione della statuizione sulle spese e il dovere del giudice d’appello di provvedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi.

Data Sentenza: 16/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Relatore: Mario Montanaro
Registro: RG 2621 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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