La transazione conclusa dal curatore fallimentare, con l’autorizzazione del giudice delegato, nel corso di un giudizio di responsabilità contro gli organi sociali, con la quale la curatela rinuncia senza limitazioni né riserve anche all’esercizio dell’azione civile nel processo penale pendente a carico degli stessi soggetti, si estende alle pretese risarcitorie fondate sui fatti oggetto di quel processo penale che il curatore già conosceva al momento della stipulazione, perché una rinuncia riferita alla sola lite transatta sarebbe pleonastica, costituendone effetto diretto [transazione per un importo modesto, a fronte di una domanda subordinata di oltre diciassette milioni di euro, conclusa nel giudizio relativo all’assegnazione senza corrispettivo del marchio aziendale alla beneficiaria di una scissione; successiva azione di responsabilità e di tutela aquiliana del credito fondata su fatturazioni per operazioni inesistenti di una società estera di comodo, già descritte nel processo verbale di constatazione redatto alla presenza del curatore e segnalate nella sua relazione al giudice delegato].
Nelle procedure concorsuali la definizione transattiva non è riservata alle liti già iniziate e il giudice delegato può autorizzare una transazione che definisca anche controversie non ancora avviate, ancorché prevedibili o previste, tanto più quando il curatore abbia rappresentato l’impossibilità di recuperare ulteriori somme dai responsabili, mentre è gravemente abusivo il comportamento del curatore che, pur conoscendo ulteriori fatti di mala gestio, transige una specifica azione di responsabilità senza riservarsi espressamente di promuovere nuovi giudizi su quei fatti.
La tutela aquiliana del credito presuppone la terzietà dell’autore della condotta lesiva rispetto al soggetto obbligato a eseguire la prestazione e non può quindi essere invocata nei confronti dello stesso debitore, già obbligato ad altro titolo, come l’amministratore nei cui confronti è stata esercitata l’azione di responsabilità sociale e dei creditori sociali.
Il risarcimento del danno da lesione aquiliana del credito richiede la prova del nesso causale tra la condotta del terzo e la perdita definitiva del diritto di credito, e la rinuncia del creditore al credito, anche mediante transazione, ne determina la sopravvenuta inesistenza ed esclude la possibilità di una sua lesione, in particolare a opera di atti dispositivi successivi alla rinuncia.
Chi chiede il risarcimento del danno da lesione del credito per atti di sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale del debitore deve allegare e provare che tali atti hanno avuto efficacia causale diretta sulla lesione e hanno definitivamente pregiudicato la possibilità di soddisfare il credito, tenendo conto anche della capienza degli altri obbligati in solido e del fatto che il credito sia ancora controverso nell’an e nel quantum, e la prova manca quando la sottrazione si è già realizzata con atti anteriori a quelli dedotti.
Il consulente che, molti anni prima, ha ideato un sistema fraudolento a beneficio del debitore non risponde per lesione aquiliana del credito in mancanza di prova univoca del suo apporto causale effettivo agli specifici atti distrattivi compiuti da altri e dedotti in giudizio, tanto più quando tali atti giovano soltanto al debitore e il patrimonio del consulente, anch’egli obbligato verso la curatela, resta a garanzia dei creditori.
La domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 2049 c.c. contro la società cessionaria dell’azienda, fondata sull’abbattimento del prezzo di cessione mediante compensazione con debiti derivanti da fatture per operazioni inesistenti, richiede l’indicazione specifica delle fatture fittizie utilizzate per determinare il prezzo, e il suo rigetto comporta quello della domanda relativa alla successiva cessione della stessa azienda, interdipendente con la prima perché volta a sottrarre definitivamente il patrimonio trasferito.
La parte che non ha proposto domande nei confronti di un’altra parte non può essere condannata a rifonderle le spese di lite.
La condanna in solido dei soccombenti alle spese, giustificata anche dalla mera comunanza di interessi derivante dalla convergenza delle difese su questioni sostanzialmente identiche, non è consentita quando essi hanno proposto domande di valore notevolmente diverso, perché la solidarietà cessa quando il comune interesse riguarda solo una parte della domanda.
In mancanza di impugnazione della parte vittoriosa sulla misura delle spese liquidate in suo favore, il giudice d’appello non può aumentarne l’importo.
L’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 può essere condizionata all’effettiva debenza del contributo iniziale, il cui accertamento spetta all’amministrazione giudiziaria tenendo conto delle cause di esenzione o di prenotazione a debito.