La totale discrasia tra le risultanze dei bilanci formalmente approvati e la situazione patrimoniale allegata alla domanda di fallimento in proprio, non accompagnata da documenti che giustifichino gli ammanchi, si sostanzia in una irregolarità nella gestione e comporta la responsabilità dell’amministratore unico deceduto. La conseguente obbligazione di risarcimento del danno, in caso di assenza di eredi, è in capo all’eredità giacente.