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Tribunale di Napoli, 3 Gennaio 2024, n. 88/2024

Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. per gli atti di mala gestio e liticonsorzio facoltativo

Tribunale di Napoli, 3 Gennaio 2024, n. 88/2024
Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. per gli atti di mala gestio e liticonsorzio facoltativo

Nell’ipotesi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., in cui un unico evento dannoso è imputabile a più soggetti per aver, ognuno di essi, concorso in modo efficiente a produrlo, l’obbligazione tra i responsabili è solidale e l’adempimento può essere richiesto dal creditore, per la sua totalità̀, ad uno solo dei coobbligati, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. Si tratta, infatti, di obbligazioni autonome e scindibili che non danno luogo ad un litisconsorzio necessario, bensì ad un litisconsorzio meramente facoltativo, per cui, nel caso di atti di mala gestio commessi in pregiudizio dell’interesse della società, il curatore fallimentare è legittimato ad agire per l’intero nei confronti di ciascuno dei soggetti che con la propria azione o omissione abbia concorso a cagionare il danno.

Il trasferimento di fatto d’azienda non integra di per sé una condotta illecita, ma può dar luogo ad una tutela risarcitoria in favore della società cessionaria ed i creditori sociali qualora il trasferimento, in astratto perfettamente lecito, presenti evidenti connotati di illiceità̀ essendo in concreto finalizzato a sottrarre l’azienda alla garanzia dei creditori o, comunque, a distrarne il patrimonio e l’avviamento a fronte di un prezzo vile concordato per il trasferimento o, addirittura, in assenza di corrispettivo.

 

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 03/01/2024
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Caterina di Martino
Registro: RG 33680 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 08/01/2026
Massima a cura di: Giulia Cante
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