La revoca anticipata dei componenti del consiglio di amministrazione di una società in house providing, disposta dal socio pubblico unico (Regione) per la volontà di passare per ragioni “macro-organizzative” (il D.L. 95/2012 che richiede di ridurre i costi della spesa pubblica) da un consiglio di amministrazione a un amministratore unico, integra una revoca senza giusta causa se interviene prima della naturale scadenza dell’organo, con conseguente diritto degli amministratori revocati al risarcimento dei danni, salvo che ricorrano specifiche cause legittimanti o incompatibilità di legge.
Anche per la revoca degli amministratori di cui all’art. 2449 c.c. deve integrarsi la giusta causa che non può essere surrogata da mere esigenze organizzative se questi incidono prima della scadenza naturale del mandato in quanto anche lo Stato e gli enti pubblici non possono derogare ai principi di buona fede e legittimo affidamento degli amministratori nominati né tantomeno possono far valere eventuali incompatibilità (es. art. 5, co. 5, D.L. 78/2010 per titolari di cariche elettive) tardivamente se erano note al momento della nomina.