Nel corso del giudizio di merito il sequestro conservativo concesso ante causam può essere revocato ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c. quando il credito cautelato si estingue per effetto dell’integrale adempimento di un accordo transattivo, perché l’estinzione dell’obbligazione è un fatto sopravvenuto che fa cessare le esigenze cautelari poste a fondamento della misura [sequestro conservativo ottenuto dalla curatela del fallimento di una s.r.l. ed eseguito sull’intera partecipazione detenuta dal debitore in un’altra s.r.l., revocato dopo la transazione autorizzata dal giudice delegato e l’integrale pagamento delle somme convenute].
La revoca del sequestro conservativo eseguito su una partecipazione di s.r.l. comporta l’ordine al conservatore del registro delle imprese di cancellare le relative formalità, con esonero da responsabilità, la cessazione dell’incarico del custode giudiziario e la restituzione al titolare della piena disponibilità della partecipazione.