La revoca in sede cautelare di un amministratore di s.r.l. presuppone la configurabilità di un danno “potenziale” derivante alla società dalla permanenza in carica dell’amministratore, configurabilità in difetto della quale non potrebbe nemmeno dirsi sussistente il requisito del periculum.
La mancanza di preventiva informazione dei soci non gestori non connota l’attività gestoria come arbitraria, in quanto l’art. 2476 c.c. non impone agli amministratori di S.r.l. alcun dovere di informazione in merito ad ogni affare sociale preventivamente e indipendentemente da una specifica richiesta dei medesimi soci.
Non è censurabile la valutazione del giudice di primo grado che non si è limitato a invocare il principio c.d. business judgement rule per escludere ogni sindacabilità delle operazioni poste in essere dall’amministratore, ma ha concluso per la non arbitrarietà della stessa sulla scorta dei complessivi elementi processuali.