Il secondo comma dell’art. 2476 c.c., che riconosce ai soci il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione inerente all’amministrazione, si riferisce solo ai soci non amministratori e non anche ai membri del consiglio di amministrazione, seppur estranei all’attività di gestione affidata in via esclusiva al presidente dell’organo consiliare.