Per effetto della riformulazione delle rivendicazioni ai sensi dell’art. 79, terzo comma, c.p.i., le originarie rivendicazioni devono intendersi rinunciate e il brevetto deve essere dichiarato parzialmente nullo per le parti corrispondenti; le limitazioni introdotte nel corso del giudizio sono ammissibili se non ampliano l’ambito della tutela e non estendono l’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda, e il brevetto riformulato, se valido, resta opponibile ai terzi nel testo limitato.
L’ordine al terzo di esibire la chiave crittografica necessaria per accedere al codice sorgente acquisito in sede di descrizione non è coercibile, e il rifiuto della convenuta di consentire prove tecniche sul prototipo, lecita scelta processuale, può indurre un sospetto di interferenza ma non conferisce gravità sufficiente alla prova presuntiva della contraffazione, che non può desumersi dalla generica denominazione con cui il macchinario è promosso.
Integra mendacio concorrenziale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., da inibire, la diffusione anche in un solo episodio, in una fiera di settore, di una brochure che vanti come brevettato un prodotto privo di privative e attribuisca al fondatore dell’impresa la paternità del primo prodotto della categoria, in realtà introdotto in Italia da un’altra società; non ricorre invece l’appropriazione di pregi quando il pregio della brevettazione non appartenga esclusivamente al prodotto del concorrente, né costituisce mendacio rilevante la velocità di lavoro mostrata in un video promozionale. Non vanno disposte la penale per l’inosservanza dell’inibitoria, quando la reiterazione sia del tutto astratta, né la pubblicazione della sentenza, in difetto di prova di una significativa diffusione del materiale; esclusa la contraffazione, le spese del parere tecnico di parte che la affermava non possono essere poste a carico del convenuto.