La previsione della presenza di plurime liste, conseguente al diritto alla presentazione attribuito ad ogni socio o gruppo di soci che rappresentino almeno una ridotta percentuale del capitale, è certamente indicativa della volontà di permettere la partecipazione all’amministrazione della società a più gruppi di soci che individuino interessi comuni tra di loro.
Deve ritenersi illegittima un’interpretazione che consenta la sommatoria dei quozienti ottenuti dai singoli candidati nelle diverse liste. Infatti, pur preservando il principio della redazione dopo il voto di un’unica lista con quozienti decrescenti al fine di individuare i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più alti e quindi risultino eletti, non possono essere sommati i quozienti derivanti da liste diverse perché, così facendo, non solo si elimina il principio delle liste concorrenti ma, andando contro il principio di democrazia interna, si falsa la stessa volontà di chi quelle liste ha presentato, in quanto il quoziente realizzato da ogni candidato all’interno di liste diverse dipende dalla posizione di questi nella lista presentata.