La rinuncia al giudizio effettuata nei confronti di una s.r.l. cancellatasi volontariamente dal registro delle imprese nel corso del processo non necessita di accettazione. Sul punto, non rileva ai sensi dell’art. 306, co. 1, c.c. il fatto che l’attore avesse inizialmente riassunto il giudizio chiedendo che questo proseguisse nei confronti del terzo cessionario dell’azienda della società estinta.