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Tribunale di Napoli, 22 Gennaio 2026

Rischio di confusione tra marchi e nomi a dominio quasi identici nel mercato dell’energia

Tribunale di Napoli, 22 Gennaio 2026
Rischio di confusione tra marchi e nomi a dominio quasi identici nel mercato dell’energia

Il marchio composto da un elemento descrittivo dell’attività contraddistinta e da un elemento dotato di capacità distintiva costituisce un marchio forte, e l’uso da parte di un concorrente di un segno quasi identico, anche come nome a dominio, per servizi pressoché coincidenti integra la contraffazione per il rischio di confusione derivante dalla somiglianza fonetica, visiva e cromatica dei segni [marchio formato da una parola inglese di assenso e dal termine inglese che indica l’energia, registrato da una società di fornitura di energia elettrica e gas e usato da anni anche come nome a dominio, a fronte dell’uso successivo di un segno quasi identico e di un dominio corrispondente da parte di un concorrente].

Nel mercato liberalizzato della vendita di energia il rischio di confusione tra marchi non può essere escluso sul rilievo che il consumatore sceglierebbe il fornitore soltanto in base al prezzo, perché l’affidabilità dell’operatore, le recensioni sulle pratiche commerciali e la qualità del servizio di assistenza sono valori immateriali strettamente connessi al marchio.

L’adozione come ragione sociale di un segno che, pur non identico al marchio anteriore, sia molto simile a esso e sia destinato a essere usato nel medesimo settore merceologico integra i presupposti della tutela prevista dall’art. 22 c.p.i., perché è idonea a generare confusione nell’utente medio e nei risultati delle ricerche in rete.

L’uso di segni quasi identici al marchio di un concorrente operante da anni nel medesimo settore, che ne abbia sviluppato la notorietà con investimenti pubblicitari, integra anche concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., perché consente di avvalersi della notorietà del marchio altrui, e il protrarsi della confusione tra i segni configura un pericolo attuale e concreto di danno non più reintegrabile che giustifica l’inibitoria cautelare e l’assegnazione provvisoria del nome a dominio ai sensi dell’art. 133 c.p.i.

Il giudizio di confondibilità tra marchi deve accertare sia la somiglianza dei segni sia l’identità o l’affinità dei prodotti, valutazioni che non sono tra loro indipendenti, e va compiuto in via globale e sintetica, con riguardo agli elementi salienti dei segni e al ricordo mnemonico del consumatore medio di quel genere di prodotti, e non attraverso l’esame analitico di ogni singolo elemento.

Data Sentenza: 22/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Ulisse Forziati
Relatore: Mario Fucito
Registro: RG 22423 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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