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Tribunale di Napoli, 20 Gennaio 2026, n. 837/2026

Riserve dell’appaltatore per lavorazioni aggiuntive e prestazioni inferiori al quinto d’obbligo nell’appalto di servizi

Tribunale di Napoli, 20 Gennaio 2026, n. 837/2026
Riserve dell’appaltatore per lavorazioni aggiuntive e prestazioni inferiori al quinto d’obbligo nell’appalto di servizi

Quando nell’esecuzione di un appalto pubblico di servizi l’appaltatore debba eseguire lavorazioni supplementari, funzionalmente connesse alla prestazione e non preventivabili, per le caratteristiche dei materiali difformi da quelle indicate nel capitolato, e manchi un atto formale della stazione appaltante, un accordo di rinegoziazione o un verbale di concordamento di nuovi prezzi, il compenso per le prestazioni aggiuntive va determinato giudizialmente secondo i prezzi di mercato e non sulla base dei prezzi di aggiudicazione, perché si è verificata una modifica sostanziale di fatto del contratto [appalto per la rimozione, il trasporto e il recupero di rifiuti imballati con umidità e sottovaglio superiori ai limiti del capitolato, che avevano richiesto una vagliatura supplementare per la produzione di combustibile solido secondario].

Il maggior compenso dovuto per la lavorazione supplementare va calcolato sull’intero quantitativo di rifiuti che abbia richiesto tale lavorazione e non soltanto sulla quota destinata al recupero di materia.

Quando le prestazioni eseguite restino al di sotto del quinto d’obbligo, spetta all’appaltatore, sul valore delle prestazioni non eseguite, un compenso comprensivo non solo dell’utile ma anche delle spese generali divenute infruttifere, perché tale compenso ha natura di corrispettivo contrattuale e non di indennità o di risarcimento e segue la struttura del prezzo d’appalto, composto da costi diretti, spese generali e utile.

Il credito dell’appaltatore per il maggior compenso riconosciuto in accoglimento delle riserve è un debito di valuta non soggetto a rivalutazione, e su di esso non spettano gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 né quelli previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c., perché la somma non è liquida e la sua determinazione richiede un accertamento giudiziale, ma soltanto gli interessi legali dalla domanda.

Al contratto di appalto stipulato all’esito di una procedura indetta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 si applica la disciplina del d.lgs. 163/2006, perché la disciplina transitoria fa riferimento alla data di pubblicazione del bando.

Data Sentenza: 20/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Leonardo Pica
Registro: RG 16388 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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