La deliberazione assembleare di una società cooperativa che modifica l’atto costitutivo o lo statuto [subordinando il rimborso della quota del socio uscente all’ingresso di un nuovo socio] non produce effetti, ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c., finché non sia iscritta nel registro delle imprese, e ciò anche nei rapporti interni tra i soci e gli organi sociali. Ne consegue che la società non può opporre al socio receduto l’inesigibilità del suo credito sulla base della delibera mai iscritta, anche se questa sia stata adottata con il voto favorevole e unanime dello stesso socio.
Qualora il socio receduto da una cooperativa edilizia chieda non la liquidazione della quota in base al bilancio d’esercizio, ma la restituzione delle somme versate in conto prestito per l’acquisto del terreno e la costruzione dell’alloggio, la domanda va qualificata come restituzione delle somme prestate per l’esecuzione dell’opera edilizia, sottratta ai criteri di liquidazione della quota sociale, sicché l’importo non può essere decurtato dei costi di gestione e dei servizi sostenuti dalla cooperativa per lo scopo mutualistico.
Il deposito in primo grado delle sole ricevute di accettazione e consegna della notificazione a mezzo PEC in formato HTML, anziché in formato .eml o .msg, non comporta la nullità della sentenza quando, a fronte dell’eccezione del convenuto contumace, l’attore produca in appello la ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml con gli allegati, dalla quale risulti che l’atto è pervenuto nella sua interezza nella casella del destinatario. In tal caso è superflua la produzione della ricevuta di accettazione, che attiene al perfezionamento della notifica per il notificante, quando non sia in discussione la tempestività della notificazione.