Il contratto con cui i soci si obbligano ad attuare una serie di operazioni straordinarie [scissioni, aumento di capitale e conferimenti] per dividere le società partecipate e separare le rispettive attività entro un termine dichiarato inderogabile si risolve per mutuo consenso implicito quando, in prossimità della scadenza, una parte dà atto dell’inattuabilità del percorso esecutivo programmato e propone una soluzione parzialmente difforme, l’altra, senza nulla contestare su quel punto, invia a sua volta una controproposta anch’essa difforme, e nessuna delle due pretende l’esecuzione letterale dell’accordo lasciando spirare il termine. Il successivo richiamo di una parte alla volontà di attuare l’accordo originario [nel corso delle trattative su un «percorso alternativo»] è privo di valore giuridico, trattandosi di accordo ormai risolto, e a nessuna delle parti può essere addebitato l’inadempimento.
Non è nullo per illiceità della causa l’accordo tra soci che prevede la scissione di società partecipate, perché ogni scissione comporta una diminuzione di valore della società scissa bilanciata dal valore acquisito dalla beneficiaria e trova giustificazione nella volontà delle parti di definire nuovi assetti, anche soltanto per dividere i patrimoni e separare i percorsi imprenditoriali. L’operazione diventa illecita solo se contempla atti idonei a pregiudicare l’operatività o la solvibilità delle società interessate, potenzialmente pregiudizievoli per gli altri soci o per i creditori, mentre l’eventuale incremento di valore del patrimonio di una delle parti non incide sulla validità del negozio, essendo rimessa alla loro autonomia la determinazione dei beni da assegnare a ciascuna.
L’impossibilità di trasferire un singolo rapporto tra quelli da assegnare alla beneficiaria della scissione [contratto di locazione già risolto alla data dell’accordo] integra al più un’impossibilità parziale dell’oggetto, che si riflette sull’intero contratto soltanto se ne è dimostrata l’essenzialità nell’economia complessiva dell’operazione; la clausola per cui gli adempimenti formano un’unica operazione, con esclusione di ogni adempimento parziale, esprime l’interesse delle parti all’esecuzione unitaria dell’operazione, ma non comporta che essa sia posta nel nulla per la sola impossibilità di trasferire un singolo rapporto.
È determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c. l’oggetto dell’obbligo di conferire partecipazioni mediante un aumento di capitale con sovrapprezzo da parametrare al «valore di mercato» delle quote, perché tale valore può essere determinato anche con l’apporto di un giudizio tecnico.
Non dà luogo a risarcimento del danno alla reputazione la nota inviata da un socio alla società e ai suoi organi di controllo [contenente accuse rivolte agli altri soci] quando non è allegato alcun fatto specifico da cui desumere che la comunicazione abbia prodotto un qualche effetto, ad esempio stimolando iniziative di approfondimento o di richiamo da parte del collegio sindacale.
La risoluzione consensuale di un contratto per il quale la legge non prescrive una forma particolare può avvenire anche per manifestazione tacita di volontà, attraverso comportamenti che denotino una chiara e certa comune volontà delle parti di porre definitivamente fine al rapporto negoziale.