L’attestazione con cui il responsabile del servizio competente certifica all’organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell’art. 254, comma 4, d.lgs. 267/2000, il credito vantato verso l’ente locale in dissesto è un atto interno privo di rilevanza esterna, destinato a confluire nella formazione della massa passiva, e non ha valore di ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., perché la ricognizione è un negozio unilaterale recettizio che deve essere indirizzato al creditore e provenire dal soggetto che ha la disponibilità del diritto e la rappresentanza dell’ente [appaltatore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per tre comuni associati in convenzione, che agisce contro il comune capofila, dichiarato in dissesto, per canoni insoluti, interessi moratori e maggiori oneri, a fronte della domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno].
La proposta di ammissione alla massa passiva formulata dall’organo straordinario di liquidazione dell’ente locale in dissesto non equivale a riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., perché è un atto funzionale al risanamento dell’ente e al suo ritorno in bonis, adottato in relazione alle risorse disponibili nell’ambito della procedura disciplinata dagli artt. 254 ss. d.lgs. 267/2000, e non comporta l’appropriazione dell’attestazione resa dal responsabile del servizio quando ammette il credito per un importo inferiore.
Nell’appalto di servizi la mancata realizzazione, senza colpa dell’appaltatore, di un’opera compresa nell’offerta migliorativa esclude il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c. ma consente alla stazione appaltante di opporre al pagamento del corrispettivo la riduzione del prezzo per l’importo che l’offerta attribuiva a quell’opera, mentre non spetta un’ulteriore riduzione per i costi di esercizio risparmiati se questi non sono specificamente allegati e provati; la colpa dell’appaltatore è esclusa quando l’opera, un centro di raccolta intercomunale previsto in funzione della gestione accentrata del servizio, sia divenuta inutile per la sopravvenuta necessità di gestire separatamente i rifiuti di ciascun ente e richiedesse autorizzazioni amministrative e l’approvazione del progetto da parte della stazione appaltante, rimasta inerte di fronte alle richieste dell’appaltatore.
La contestazione con cui la stazione appaltante indica specificamente, anche dopo la scadenza del contratto, le forniture e le prestazioni accessorie previste dall’offerta premiale rimaste ineseguite fonda la riduzione del prezzo dell’appalto, perché grava sull’appaltatore la prova dell’adempimento, che non può essere sostituita dal richiamo alle repliche inviate al momento della contestazione.
Le contestazioni di inadempimento rivolte dall’ente committente all’appaltatore nel corso del rapporto non escludono la debenza del corrispettivo quando non siano seguite dall’applicazione di penali, dalla dichiarazione di decadenza o dalla risoluzione del contratto e il rapporto sia stato anzi prorogato con lo stesso appaltatore, perché tali condotte rivelano che le parti consideravano l’esecuzione conforme al capitolato.
La determinazione di liquidazione adottata dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 184 d.lgs. 267/2000, sulla base della certificazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dell’esecuzione del contratto, comprova la debenza del corrispettivo fatturato dall’appaltatore, perché con essa l’ente, previo riscontro della regolarità della prestazione e della sua rispondenza alle condizioni pattuite, determina la somma certa e liquida da pagare.
La domanda dell’appaltatore di interessi moratori sull’intero importo delle fatture pagate in ritardo, rivolta al solo comune capofila di una convenzione tra enti locali sul presupposto che il ritardo dipenda dalla ritenzione delle somme versate dagli altri comuni, richiede la prova di tale circostanza o, in mancanza, la ripartizione degli interessi tra gli enti sulla base delle date di ricezione delle fatture, delle date degli accrediti e dei criteri di riparto, sicché un prospetto di calcolo non riscontrabile non è idoneo a fondare la domanda né a costituire la base delle indagini del consulente tecnico d’ufficio.
L’appaltatore che chiede l’adeguamento del corrispettivo, nei limiti del quinto d’obbligo previsto dall’art. 311 d.P.R. 207/2010, per i maggiori costi derivanti dalla gestione separata del servizio per ciascuno degli enti committenti deve fornire elementi idonei a quantificare l’incremento di personale, di mezzi e di percorrenze, e la lacuna non è colmata da un progetto di variante redatto da un professionista su incarico dell’ente, concluso dopo la scadenza del contratto e mai divenuto atto con rilevanza esterna tra le parti.
Quando il capitolato prevede che i servizi siano affidati a corpo, il canone pattuito compensa tutti i costi sostenuti dall’appaltatore per i servizi previsti, salve le varianti, sicché non spetta alcun compenso ulteriore per la gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle stimate negli atti di gara.
È nulla la clausola compromissoria inserita nel capitolato speciale di un appalto pubblico in mancanza della preventiva autorizzazione motivata dell’organo di governo dell’amministrazione, richiesta dall’art. 241 d.lgs. 163/2006 come modificato dalla legge n. 190 del 2012, e la sola previsione contrattuale della clausola non supplisce alla mancanza dell’atto formale di autorizzazione.
Il corrispettivo di un appalto di servizi dovuto da un comune costituisce obbligazione pecuniaria derivante da una transazione commerciale e produce interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza del termine di pagamento previsto dal capitolato.
Nelle obbligazioni di mezzi il creditore che chiede il risarcimento del danno deve provare, anche in via presuntiva, il nesso causale tra la condotta omessa e il danno, sicché il comune che imputa all’appaltatore la mancata promozione del compostaggio domestico deve dimostrare che un’efficace campagna informativa avrebbe determinato una riduzione dei rifiuti organici e dei relativi costi di smaltimento.
La ricognizione di debito proveniente da una pubblica amministrazione richiede, nei casi previsti dall’art. 23, comma 5, legge n. 289 del 2002, la trasmissione dell’atto alla procura regionale della Corte dei conti, che costituisce requisito di validità ed efficacia e deve risultare dal documento.