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Tribunale di Napoli, 17 Dicembre 2025, n. 11962/2025

Inesistenza e non compromettibilità delle delibere di s.r.l. adottate da soci tutti morosi

Tribunale di Napoli, 17 Dicembre 2025, n. 11962/2025
Inesistenza e non compromettibilità delle delibere di s.r.l. adottate da soci tutti morosi

È inesistente, e la sua inesistenza può essere fatta valere da chiunque e senza limiti di tempo, la deliberazione dell’assemblea di s.r.l. assunta esclusivamente con il voto di soci tutti esclusi dal voto ai sensi dell’art. 2466, comma 4, c.c. per la morosità nell’esecuzione dei conferimenti, perché la mancanza del diritto di voto in capo a ciascuno dei partecipanti equivale alla mancanza della qualità di socio e determina un difetto strutturale che impedisce di ricondurre l’atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, anche se la convocazione e la costituzione dell’assemblea siano regolari [deliberazioni di approvazione del bilancio e di modifica dello statuto adottate da tutti i soci di una s.r.l. di trasporti, inadempienti ai versamenti dovuti per un aumento di capitale deliberato anni prima, in presenza di una clausola statutaria di indivisibilità della quota].

La mancanza del diritto di voto in capo a tutti i partecipanti all’assemblea per effetto della morosità si distingue dal vizio relativo all’esercizio del voto da parte di un socio legittimato in relazione a una specifica decisione, come nel caso del conflitto di interessi, che comporta la sola annullabilità della deliberazione, perché nel primo caso manca del tutto il presupposto di una volontà sociale validamente espressa.

Quando lo statuto di s.r.l. prevede l’indivisibilità della quota, la mancata esecuzione del conferimento dovuto dal socio per la sottoscrizione di un aumento di capitale comporta la sospensione del voto per l’intera partecipazione, compresa quella sottoscritta alla costituzione della società, e non soltanto per la parte corrispondente al debito di sottoscrizione non adempiuto.

Il divieto per il socio moroso di s.r.l. di partecipare alle decisioni dei soci, previsto dall’art. 2466, comma 4, c.c., è norma imperativa e inderogabile, che l’autonomia statutaria può aggravare ma non attenuare, perché costituisce una misura sanzionatoria e sollecitatoria dell’adempimento posta a presidio dell’effettività dei conferimenti, anche in sede di aumento del capitale, nell’interesse dei soci, della società e principalmente dei creditori sociali, e non una forma di eccezione di inadempimento rilevante nel solo rapporto tra socio e società.

Non è compromettibile in arbitri l’impugnazione di deliberazioni assembleari di s.r.l. delle quali si deduca l’inesistenza per essere state adottate con il voto di soci esclusi dal voto ai sensi dell’art. 2466, comma 4, c.c., perché la controversia verte sulla violazione di una norma inderogabile posta a tutela anche dei creditori sociali e non riguarda i soci come singoli e i loro diritti disponibili.

La preclusione dell’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, prevista dall’art. 2434-bis c.c. e applicabile alla s.r.l. per il rinvio dell’art. 2479-ter c.c., opera anche quando sia dedotta l’inesistenza della deliberazione, perché, pur non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria, una volta approvato il bilancio successivo l’interesse a far caducare i bilanci pregressi, che hanno esaurito la loro funzione informativa, deve ritenersi insussistente salvo che sia allegato e provato il contrario, sicché l’impugnazione è inammissibile.

La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie tra i singoli soci o tra i soci e la società non comprende l’azione di responsabilità promossa dal socio contro l’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c., anche quando l’amministratore sia a sua volta socio.

La revoca giudiziale dell’amministratore di s.r.l. e l’azione risarcitoria nei suoi confronti presuppongono gravi irregolarità di gestione che abbiano cagionato un danno alla società o al socio, sicché non è sufficiente una mera irregolarità contabile, come l’erronea appostazione del credito verso i soci per i versamenti dovuti su un aumento di capitale, quando la mancata riscossione sia stata concordata da tutti i soci, sia di importo irrilevante rispetto all’attivo patrimoniale e il danno sia allegato in modo generico.

La diffida ad adempiere i versamenti dovuti per un aumento di capitale inviata a uno solo dei soci morosi costituisce un atto dovuto e non prova, neppure in via indiziaria, un accordo degli altri soci in suo danno, e la relativa domanda risarcitoria richiede comunque la prova del danno.

Le controversie societarie sono sottratte alla clausola compromissoria soltanto quando, in base alla prospettazione delle parti, vertano su interessi protetti da norme inderogabili la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento indipendente dall’iniziativa di parte, occorrendo distinguere la natura inderogabile delle norme che gli arbitri devono applicare dall’indisponibilità del diritto controverso.

Non è compromettibile in arbitri l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio per violazione delle norme inderogabili dirette a garantirne la chiarezza e la precisione, perché tali norme tutelano anche l’affidamento dei terzi e l’interesse collettivo.

La categoria dell’inesistenza della deliberazione assembleare resta ammissibile, in via residuale, anche dopo la riforma del diritto societario, quando lo scostamento dal modello legale sia così marcato da impedire di ricondurre l’atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare.

Data Sentenza: 17/12/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Leonardo Pica
Registro: RG 1061 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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