La giusta causa di revoca dell’amministratore di s.p.a. ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c. prescinde dalla violazione dei doveri gestori e può consistere anche in fatti che minino il pactum fiduciae, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore, purché tali fatti siano oggettivamente idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali del revocato. La rottura del rapporto fiduciario va quindi apprezzata in termini oggettivi, e restano estranei alla giusta causa il mero venir meno del gradimento dei soci e la mancata soggezione dell’amministratore alle direttive del socio di maggioranza, anche se pubblico.
Le linee guida di governance concordate tra i soci e non trasposte nello statuto hanno al più natura di patto parasociale e sono prive di efficacia vincolante per gli amministratori, tenuti a operare nell’interesse primario della società anche quando esso contrasti con quello del singolo socio. L’amministratore chiamato ad adottare decisioni urgenti funzionali alla tutela del patrimonio sociale [quale la revoca cautelativa delle deleghe al consigliere delegato a fronte di indizi di gravi irregolarità] è perciò esonerato dal consultare preventivamente il socio che lo ha designato e può discostarsi dalle sue direttive contrarie all’interesse sociale, sicché l’omessa informativa preventiva al socio è inidonea a integrare giusta causa di revoca.
La revoca degli amministratori conseguente al mutamento della maggioranza politica dell’ente locale socio, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, deve intervenire entro quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo sindaco, sicché la sua invocazione oltre tale termine è inidonea a giustificare la revoca [dell’amministratore di società partecipata].
Il danno da revoca senza giusta causa corrisponde agli emolumenti spettanti per il periodo residuo della carica, la cui cessazione si individua nel termine ultimo previsto dallo statuto per l’approvazione del bilancio; le allegazioni generiche della società su ulteriori occasioni di guadagno sfruttate dall’amministratore revocato o su vantaggi di spesa sono inidonee a ridurre il risarcimento.
Il danno non patrimoniale all’immagine dell’amministratore revocato senza giusta causa è escluso quando le dichiarazioni riportate dalla stampa provengono dal socio anziché dalla società o dai suoi legali rappresentanti, e con esso viene meno la domanda accessoria di pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 120 c.p.c.
La sussistenza della giusta causa di revoca va valutata alla luce delle sole motivazioni poste a base della deliberazione, che deve indicare in modo specifico le ragioni della revoca, ed è inammissibile che la società introduca nel giudizio risarcitorio nuove cause di revoca.