Le spese dell’ispezione disposta ai sensi dell’art. 2409, comma 2, c.c. restano in via definitiva a carico dei soci che hanno proposto il ricorso; la disposizione esclude l’applicazione del principio di soccombenza alle spese d’ispezione e non può essere intesa come meramente anticipatoria.
L’ispezione giudiziale è estranea al modello di una fase solo istruttoria destinata a concludersi con un provvedimento che ripartisca le spese secondo la soccombenza, come per la consulenza tecnica d’ufficio, perché il procedimento ex art. 2409 c.c. tutela l’interesse della società a una sana e corretta gestione, si configura come procedimento di volontaria giurisdizione e si conclude con provvedimenti privi di decisorietà, inidonei ad acquistare autorità di giudicato sostanziale. La cauzione alla quale può essere subordinata l’ispezione ha la sola funzione di garantire il pagamento di eventuali danni e spese cagionati alla società o degli oneri economici dell’ispezione, e da essa non può desumersi la natura cautelare o anticipatoria dell’onere posto a carico del richiedente.
La previsione che pone le spese d’ispezione a carico della società quando l’ispezione è chiesta dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza, dal comitato per il controllo sulla gestione o dal pubblico ministero (art. 2409, comma 7, c.c.) conferma la definitività dell’onere gravante sui soci richiedenti, perché in tali ipotesi, per il principio di immedesimazione organica, le spese non possono che gravare sulla società.
Anche ove si ammetta l’applicazione dell’art. 91 c.p.c. alle spese giudiziali del procedimento ex art. 2409 c.c., la condanna presuppone una contrapposizione di diritti soggettivi tra il socio denunciante e l’amministratore o il liquidatore, che ricorre soltanto in caso di revoca [e difetta quando il liquidatore, senza essere revocato, abbia fatto approvare bilanci regolarizzati dopo l’ispezione e si sia dimesso]. Le spese del procedimento non possono essere poste a carico della società ispezionata, che ne rappresenta l’oggetto e non il soggetto.
La sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sull’applicazione del principio di soccombenza alle spese d’ispezione esclude la mala fede o la colpa grave del socio che reclami contro la loro attribuzione, ai fini della condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
La sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della società rende inammissibile ogni decisione sulla domanda di nomina dell’amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.